Quando l’intelligenza artificiale sfida gli autori: quale protezione per le opere d’arte generate da IA?

Tra creatività umana e algoritmi, il diritto d'autore è chiamato a ridefinire i confini della tutela delle opere generate con l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale generativa sta ridefinendo i confini della creatività, mettendo in discussione categorie giuridiche tradizionali come autorialità, originalità e titolarità dei diritti. Se un’opera nasce dall’interazione tra algoritmo e intervento umano, chi può esserne considerato autore? E quale tutela può offrire il diritto d’autore a immagini, testi o opere create con sistemi di IA? Tra vuoti normativi, orientamenti giurisprudenziali e nuove sfide per il mercato dell’arte, il dibattito è ormai centrale nel rapporto tra innovazione tecnologica e protezione della creatività.

L’intelligenza artificiale “sfida” il diritto d’autore? Questa sembra essere la domanda più comune che viene posta al legislatore (italiano, europeo e straniero) e alla giurisprudenza nei casi più recenti che hanno toccato l’argomento. Tra gli aspetti più problematici, ricorre sicuramente la possibilità di proteggere le opere realizzate con intelligenza artificiale generativa, e il perimetro entro cui collocare tale protezione. E infatti, l’interrogativo è molteplice, in quanto l’intelligenza artificiale e il suo utilizzo investono i caposaldi del diritto d’autore, ossia i concetti di autorialità e originalità, e conseguentemente la possibilità di riconoscere a un soggetto la titolarità dei diritti su tale opera generativa.

I vari ordinamenti nazionali hanno dato risposte diverse circa la possibilità di proteggere le opere “create” con o dall’intelligenza artificiale generativa. Negli Stati Uniti, il vaglio del Copyright Office ha fornito ampi spunti di riflessione in materia, a partire dal caso Thaler v. Perlmutter (Thaler v. Perlmutter, 687 F. Supp. 3d 140, 146, D.D.C. 2023), in cui è stata negata la protezione autoriale all’opera realizzata completamente dall’intelligenza artificiale. La conclusione del Report on Copyright and Artificial Intelligence, part 2, pubblicato il 29 gennaio 2025 dal Copyright Office (https://www.copyright.gov/ai/), ammette infatti che sia possibile consentire la protezione del copyright per le opere realizzate con l’intelligenza artificiale, purché quest’ultima sia utilizzata come strumento, e l’essere umano abbia determinato gli elementi espressivi contenuti in tali opere. Allo stato tecnologico attuale, invece, non possono consentire la protezione degli output, i semplici prompt, ossia le istruzioni fornite dall’umano all’intelligenza artificiale per realizzare l’output.

In Italia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. 16 gennaio 2023, n. 1107) ha riconosciuto che un’opera di arte grafica consistente in un fiore realizzato con un software sia proteggibile dal diritto d’autore in quanto espressione della creatività dell’autore. Tale conclusione non sorprende, perché l’ordinamento italiano è flessibile in relazione al riconoscimento della tutela autoriale: l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm., “LDA”) prevede infatti che le opere creative possano essere protette qualunque ne sia la forma di espressione. Ad ogni modo, con la riforma del 2025 (Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), è stato introdotto un riferimento espresso all’intelligenza artificiale come strumento al servizio della creatività. E infatti, oggi, l’art. 1, LDA, stabilisce che siano protette anche le opere dell’ingegno umano per la cui creazione sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.

Sia nel contesto statunitense che in quello italiano il concetto della strumentalità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale è fondamentale per determinare se un’opera creata con tale strumento possa essere protetta. La macchina non può essere autore in quanto non è umano, e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve essere di mero ausilio alla creatività umana. Se, in teoria, è quindi possibile tracciare una linea di confine tra opera realizzata con intelligenza artificiale generativa protetta e mero output non suscettibile di protezione autoriale, il tema si rende più complesso quando, nel pratico, si deve determinare se l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia a tutti gli effetti strumentale, distinguendo tale caso da quello in cui l’intelligenza artificiale è l’esclusivo creatore dell’opera (caso in cui l’opera non è proteggibile). Per ovviare a questo problema, sempre più artisti digitali ricorrono a metodi per cristallizzare le tappe del proprio lavoro, così da poter dimostrare come la creatività umana si è servita dello strumento tecnologico nella creazione dell’opera, e quindi che l’espressione autoriale è presente e totalmente frutto dell’ingegno umano.

Vi sono però casi in cui l’espressione artistica è radicata nella “spontaneità” dell’algoritmo, in cui quindi l’intervento dell’artista è nell’elaborazione dell’idea artistica, e non propriamente nell’espressione, risultato invece del lavoro della macchina. Sotto questo profilo, l’opera realizzata dall’intelligenza artificiale potrebbe presentare maggiore criticità in punto di tutela. È interessante notare come questi casi si avvicinino all’arte concettuale, nel cui contesto il confine tra idea ed espressione, fondamentale nella teoria del diritto d’autore, assume dei contorni molto sfumati. E infatti, l’arte generativa come quella concettuale sottopongono le definizioni del diritto d’autore a un grande stress in punto di flessibilità. Un aspetto che pare essere chiarito sia negli Stati Uniti che in Italia è che le opere create con lo strumento dell’intelligenza artificiale sono oggi riconosciute come meritevoli di tutela autoriale, purché espressione del loro autore. La protezione delle opere realizzate dalla intelligenza artificiale in autonomia è invece più discutibile, in particolare quanto alla riconducibilità dell’opera all’autore umano, elemento fondamentale per la tutela.

La possibilità che un’opera sia protetta dal diritto d’autore presenta effetti non marginali, consentendo infatti all’autore di avere un diritto esclusivo su quell’opera, in termini di paternità, riproducibilità, e integrità innanzitutto. Il tema della riproduzione delle opere digitali è fondamentale, in quanto l’atto della riproduzione è di fatto l’unico meccanismo per fruire di tali opere, tendenzialmente riprodotte su schermi. È quindi evidente che la possibilità di godere del regime di protezione accordato dal diritto d’autore sia fondamentale per gli artisti, anche nel settore dell’arte generativa, e presenti notevoli riflessi anche sul mercato dell’arte, posto che il contratto di cessione di tali particolari opere deve presentare contenuti particolari, come ad esempio quelli relativi alla riproduzione dell’opera stessa ai fini della sua fruizione. In conclusione, l’intelligenza artificiale pone diversi interrogativi al mondo del diritto d’autore, dalla possibilità di proteggere le opere create con tale strumento, alla definizione di originalità fino al rapporto tra autori e piattaforme di intelligenza artificiale. Restano aperti, poi, almeno nella giurisdizione italiana, atri temi, ad esempio se un prompt particolarmente creativo possa comportare la protezione dell’output come opera autoriale pur in mancanza di successivi interventi umani su tale risultato. Guardando al nostro ordinamento, la flessibilità del sistema del diritto d’autore risponde alle nuove esigenze di tutela in modo non sempre lineare: da un lato, consentendo in astratto la più ampia protezione, dall’altro richiedendo una valutazione necessariamente caso per caso in punto di riscontrabilità dei requisiti di tutela, con risultati potenzialmente inaspettati a seconda della lettura offerta dalla giurisprudenza.

Andrea Buticchi è partner dello studio legale CBM & Partners. Dopo aver conseguito la laurea con lode presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, discutendo una tesi in diritto della proprietà intellettuale intitolata “Diritto d’autore e web: nuove frontiere della tutela”, ha approfondito la materia del diritto d’autore a livello comunitario attraverso uno stage presso la Federazione degli Editori Europei a Bruxelles, dove ha avuto modo di lavorato anche nel campo del diritto europeo dei consumatori e delle nuove tecnologie. Nel 2019 ha frequentato un master presso l’Università Queen Mary di Londra, laureandosi con una tesi in materia di distruzione di opere d’arte tra diritto d’autore e diritto dei beni culturali. Dal 2022 è membro del Comitato Diritto d’Autore dell’Associazione Italiana Editori. È specializzata in diritto della proprietà intellettuale e diritto dell’arte, e assiste la clientela italiana e internazionale in materia di diritto dei beni culturali, contrattualistica, diritto civile e diritto d’autore e nei rapporti con il Ministero della Cultura. Ha all’attivo alcune pubblicazioni e tiene frequentemente lezioni e convegni in ambito di diritto d’autore e diritto dell’arte.