Il falso d’autore non è (più) diritto d’autore?

La Cassazione interviene sul tema delle false attribuzioni e ridefinisce i confini della tutela giuridica: non più solo diritto d’autore, ma protezione dell’identità artistica e della reputazione nel sistema dell’arte

Con la sentenza n. 15821 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione interviene su uno dei temi più delicati del diritto dell’arte: la tutela contro la falsa attribuzione. E lo fa con un approccio che segna un cambio di prospettiva netto, destinato a incidere tanto sul contenzioso quanto sulle dinamiche del mercato. Il caso nasce dall’iniziativa dei fratelli di un artista scomparso, che chiedono di accertare la non autenticità di alcune opere circolanti sul mercato e a lui attribuite. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo ammissibile un’azione di disconoscimento fondata anche sul diritto morale d’autore. La Cassazione conferma la tutela, ma ne corregge radicalmente il fondamento.

Il primo chiarimento è di ordine processuale ma tutt’altro che secondario: l’autenticità di un’opera, in sé, non è un diritto, bensì un fatto storico. Per questo, non può essere oggetto autonomo di un giudizio. Può invece entrare nel processo solo come passaggio necessario per accertare la lesione di una posizione giuridica soggettiva. Ma è soprattutto sul piano sostanziale che la decisione si distingue. La Corte esclude infatti che il disconoscimento della paternità di un’opera possa rientrare nel diritto morale d’autore. Quest’ultimo tutela il rapporto tra autore e opera da lui creata, mentre nel caso del falso artistico il problema è diverso: non è in gioco un’opera dell’ingegno, ma l’uso improprio del nome e della reputazione dell’artista. Da qui la svolta: la falsa attribuzione viene ricondotta alla lesione di un diritto della personalità, e in particolare dell’identità artistica. Un bene immateriale che riguarda l’immagine pubblica dell’autore, la coerenza della sua produzione e, più in generale, il modo in cui viene percepito nella comunità artistica e nel mercato. Per colmare il vuoto normativo, la Cassazione individua il riferimento più vicino nella disciplina del diritto al nome (art. 7 c.c.), applicata per analogia. In questi termini, attribuire falsamente un’opera significa incidere sull’identità dell’artista non meno di quanto accadrebbe con un uso indebito del suo nome.

Non meno rilevante è il riconoscimento della legittimazione ad agire dei familiari. Anche in assenza dell’autore, infatti, la tutela può essere attivata da chi sia portatore di un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di protezione. Nel caso concreto, i fratelli – attivi nella gestione dell’archivio e nella salvaguardia dell’opera – sono ritenuti pienamente legittimati, anche a fronte di un pregiudizio solo potenziale o di natura morale. La pronuncia avrà effetti concreti su più livelli. Sul piano processuale, le azioni in materia di autenticità dovranno essere riformulate come strumenti di tutela della persona, evitando impostazioni meramente dichiarative. Sul piano del sistema dell’arte, si rafforza il ruolo di archivi, fondazioni ed eredi nella difesa dell’integrità dell’opera e del nome dell’artista. Infine, per il mercato, la decisione offre un ulteriore presidio contro la circolazione di opere falsamente attribuite, riconoscendo valore giuridico al danno reputazionale che ne può derivare. Il giudizio torna ora alla Corte d’Appello di Milano, che dovrà decidere nel merito sulla base di questi principi. Ma il punto, ormai, è fissato: la falsa attribuzione non è (solo) un problema di diritto d’autore. È, prima di tutto, una questione di identità.