La digitalizzazione è un aspetto sempre più importante della corretta gestione delle collezioni per qualsiasi organizzazione che si occupi di opere d’arte e beni culturali. La digitalizzazione consente di ampliare il pubblico di riferimento attraverso nuove tecnologie e di interagire con i visitatori sia in loco che online. Quali sono le implicazioni giuridiche della digitalizzazione delle collezioni? Come evitare i rischi legati alla riproduzione e messa a disposizione degli utenti online di opere e collezioni? Di quali policy e quali strumenti si possono dotare musei e organizzazioni che gestiscono opere d’arte e beni culturali?

Digitalizzazione delle collezioni
Nel 2020, ICOM – International Council of Museums, in collaborazione con l’Università di Ginevra (UNIGE), ha organizzato una conferenza internazionale “When Museum Go Online – The Law & Digital Cultural Heritage Day Conference”, con un focus sulla digitalizzazione delle collezioni dei musei. Siamo in tempo di pandemia Covid-19, periodo durante il quale abbiamo assistito a un rapido acceleramento del processo di digitalizzazione avviato da diversi anni nei musei, mirato, tra l’altro, a soddisfare gli obiettivi di ricerca, conservazione, perpetuazione e comunicazione alla società del patrimonio naturale e culturale mondiale, presente e futuro, tangibile e intangibile, custodito dai musei.
Le questioni giuridiche legate a questo processo sono apparse, fin da subito, complesse, con una disparità di soluzioni a disposizione dei musei e leggi talvolta inadeguate, inappropriate o insufficienti a rispondere ai nuovi bisogni della comunità museale. Allo stesso modo, l’accelerazione delle tecnologie è parsa sollevare anche la questione del futuro dell’esperienza museale. La conferenza internazionale ICOM – Università di Ginevra ha avuto il merito pioneristico di approfondire questi temi sulla base di un progetto di studio che, dal 2016, ha riunito un gruppo di esperti provenienti da università svizzere e straniere, sotto la supervisione del Dr. Yaniv Benhamou, del Prof. Marc-André Renold e di Justine Ferland.
Il progetto ha portato al lancio nel 2020 del sito web “Digitization of Museums Collections” (www.digitizationpolicies.com), che mira a chiarire l’attuale quadro giuridico e politico e a formulare policy volte a facilitare le attività dei musei nell’ambiente digitale. Le raccomandazioni formulate (relative al diritto d’autore, ai diritti sui database, alla risoluzione delle controversie e al codice di condotta dei musei) hanno incoraggiato i professionisti dei musei a fornire feedback, al fine di promuovere un dialogo continuo e definire policy adeguate alle esigenze delle istituzioni che si occupano di beni culturali.

Policy Paper sulla digitalizzazione delle collezioni dei musei
Il Policy Paper sulla digitalizzazione delle collezioni dei musei (https://www.digitizationpolicies.com/medias/Policy-Paper-on-Digitization-of-Collections.pdf) costituisce un documento programmatico finalizzato a chiarire i principi generali applicabili in materia di diritto d’autore per gli attori interessati della comunità museale mondiale e a formulare politiche volte a facilitare le attività museali nell’ambiente digitale, sulla scia di iniziative e relazioni preesistenti che hanno affrontato in modo approfondito l’interfaccia tra musei e diritto d’autore e/o proprietà intellettuale.
Il Policy Paper è suddiviso in tre parti. Sono proposte le policy rivolte in particolare ai legislatori (Parte I), sebbene in alcuni casi siano interessati anche i musei. Tali policy affrontano diverse questioni sollevate dalla digitalizzazione delle opere protette da copyright presenti nelle collezioni museali, ad esempio, la creazione di una copia digitale di un’opera, che nella maggior parte dei casi è realizzata tramite fotografia, scansione o mezzi simili (Parte I, sezione 1). La digitalizzazione può rispondere a scopi interni, come la conservazione o l’archiviazione, sia al fine di rendere disponibili al pubblico in loco e/o online, o entrambi, le collezioni museali. Le policy affrontano anche le questioni sollevate dalla diffusione di tali opere digitalizzate protette da copyright, ad esempio, la messa a disposizione del pubblico delle copie digitalizzate (Parte I, sezione 2). Le parti II e III sono rivolte, in particolare, ai musei.
Nella parte II è proposto un Codice di Condotta che i musei possono seguire quando intraprendono attività di digitalizzazione e diffusione, al fine di conformarsi allo stato attuale della legge e ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Nella Parte III, è affrontata la rilevanza dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).

Osservazioni introduttive
L’avvento della tecnologia digitale consente tecnicamente ai musei di digitalizzare le opere analogiche contenute nelle loro collezioni. La digitalizzazione viene effettuata per vari motivi, tra cui la conservazione e la comunicazione (ovvero il desiderio di ampliare l’accesso del pubblico a tali opere). Tuttavia, nella maggior parte delle giurisdizioni la legislazione sul diritto d’autore non consente legalmente la digitalizzazione su larga scala di opere protette da diritto d’autore senza la previa autorizzazione del titolare dei diritti. La tecnologia digitale ha portato cambiamenti non solo in termini di creazione di nuove opere e conservazione delle collezioni museali, ma anche in termini di diffusione delle opere online al pubblico.
Quando un museo prende in considerazione la digitalizzazione sia per scopi interni (archiviazione, database) sia per la sua eventuale diffusione al pubblico, sorgono molteplici questioni e problemi relativi al diritto d’autore. Infatti, il processo di digitalizzazione di un museo comporta atti di riproduzione e comunicazione al pubblico (messa a disposizione online o in loco), che sono entrambi riservati esclusivamente al titolare del diritto d’autore sull’opera d’arte originale, a meno che non si applichi un’eccezione al diritto d’autore prevista dalla legge. In altre parole, sebbene un museo possegga un’opera, non ha necessariamente il diritto di riprodurla o esporla in formato digitale, a meno che non si applichi un’eccezione al diritto d’autore. In questo contesto, le proposte formulate nel Policy Paper mirano a migliorare la situazione giuridica dei musei e ad adeguare le loro attività di digitalizzazione al XXI secolo.

Proposte formulate nel policy paper
Le proposte formulate nella prima parte del Policy Paper riguardano la digitalizzazione, mentre la seconda parte del Policy Paper si riferisce al Codice di Condotta, che si applica ai musei in quanto utilizzatori di beni protetti da copyright (come detto, infatti, i musei possono anche essere titolari di diritti d’autore. Regole diverse si applicheranno alle opere d’arte sulle quali i musei detengono il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale).
Digitalizzazione
PROPOSTA 1. Chiarire nella legge che determinati atti di riproduzione effettuati nell’ambito della missione di interesse pubblico di un museo non violano il diritto d’autore.
PROPOSTA 2. Le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge a beneficio dei musei dovrebbero avere carattere obbligatorio.
PROPOSTA 3. Facilitare l’efficace concessione collettiva di licenze sui diritti, anche, ove possibile, attraverso sistemi di licenze collettive estese.
PROPOSTA 4. Ridurre al minimo i diritti sui database per favorire e mantenere l’accessibilità ai materiali digitalizzati.
PROPOSTA 5. Nessuna protezione di diritto d’autore sui materiali digitalizzati.
PROPOSTA 6. Incoraggiare i musei a utilizzare contenuti digitalizzati per scopi di apprendimento automatico, ma non concedere diritti d’autore sui contenuti digitali creati da macchine (IA).
Diffusione
PROPROSTA 7. Chiarire nella legge che determinati atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico effettuati nell’ambito della missione di interesse pubblico di un museo non violano il diritto d’autore.
PROPOSTA 8. Nessuna responsabilità dei musei se rispettano determinate misure di diligenza e una corretta dichiarazione dei diritti (promuovere una sorta di “dichiarazione dei diritti di safe harbor”).
PROPOSTA 9. Promuovere lo sviluppo di linee guida nazionali sul diritto d’autore o codici di condotta professionale per i vari utilizzi delle opere da parte dei musei.
PROPOSTA 10. Ribadire il test di targeting per i musei online al fine di evitare l’applicabilità di leggi straniere inattese.
PROPOSTA 11. Sviluppare un quadro politico di riferimento per i musei in materia di “open data”.
PROPOSTA 12. Promuovere l’interoperabilità dei diversi modelli di licenza.
PROPOSTA 13. Obbligo di mantenere aggiornati i registri/le piattaforme degli oggetti digitalizzati (ed evitare l’obsolescenza).
Codice di condotta
Se un museo decide di digitalizzare e diffondere la propria collezione, è fondamentale effettuare una previa e accurata due diligence sullo stato dei diritti d’autore di ciascun oggetto per garantire che non venga violata la legge sul diritto d’autore. Le misure di due diligence previste dal Codice di Condotta hanno lo scopo di aiutare i musei nell’adozione delle misure necessarie. Inoltre, forniscono indicazioni per garantire che le varie attività dei musei nella cura delle loro collezioni siano compatibili con la legge sul diritto d’autore. Come indicato nella Proposta 8, ciò dovrebbe consentire ai musei che lo seguono di beneficiare di un porto sicuro che li protegga da potenziali contenziosi.
1. Identificare se l’opera in questione è un’opera protetta da copyright.
2. Identificare lo scopo della digitalizzazione.
3. Identificare il titolare dei diritti.
4. Non utilizzare se non si è sicuri.
5. Aggiungere tutte le informazioni disponibili sul copyright.
6. Assicurarsi sempre di attribuire correttamente i crediti.
7. Anche altri diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale (come i marchi) potrebbero essere interessati.
Gli ADR – Alternative Dispute Resolution
Il Policy Paper conclude con i sistemi alternativi (alla giustizia ordinaria) di risoluzione delle controversie (ADR). Le incertezze relative al rispetto della normativa sul copyright dei progetti di digitalizzazione e diffusione dei musei discussi nel Policy Paper espongono i musei al rischio di contenziosi e hanno un effetto deterrente sulle loro attività. Ad eccezione dei casi più evidenti, i musei, in particolare quelli che non dispongono di consulenti legali interni, talvolta scelgono di evitare rischi rinunciando alla digitalizzazione e alla diffusione delle loro collezioni protette da copyright. Tuttavia, i musei devono essere incoraggiati a intraprendere operazioni di digitalizzazione.
Un sistema dedicato di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) potrebbe incentivarli ad andare avanti, sapendo che le controversie che sorgono in questo contesto potrebbero in molti casi essere risolte in modo economico e rapido. Come primo passo, dovrebbe essere creata una piattaforma di mediazione/consulenza specifica, rapida e gratuita per aiutare i musei e i titolari dei diritti a identificare le questioni controverse e negoziare soluzioni. Nell’ambito di questo sistema, le parti dovrebbero prima compilare un questionario standardizzato riguardante tutti gli aspetti del processo di digitalizzazione e diffusione, per aiutarle a identificare su quali aspetti sono d’accordo o in disaccordo. Successivamente, potrebbero negoziare liberamente su tali aspetti o richiedere l’aiuto di un mediatore o di un conciliatore se la negoziazione si rivelasse troppo difficile. Potrebbe anche essere creata una piattaforma dedicata affinché le parti possano sottoporre le controversie non risolte attraverso la mediazione a una terza parte indipendente che possa essere autorizzata a emettere una decisione vincolante, ad esempio, un arbitro.
I vantaggi degli ADR messi in evidenza dal documento programmatico sono così sintetizzati:
- Consentire alle parti di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili che possano andare oltre la legge applicabile;
- Fornire ai musei una “check list” di tutte le considerazioni importanti relative alla proprietà intellettuale relative alle operazioni di digitalizzazione e diffusione di massa prima di intraprenderle;
- Aiutare i musei e i titolari dei diritti a negoziare e redigere accordi di licenza completi in tal senso, anche senza consulenza legale, riducendo così al minimo i rischi di controversie future.
Le controversie relative alle opere orfane digitalizzate sollevano una serie di questioni diverse, in particolare per quanto riguarda l’accuratezza della ricerca diligente effettuata in precedenza dal museo. Tuttavia, nulla impedirebbe alle parti, una volta identificate, di tentare di negoziare un accordo utilizzando la stessa procedura ADR invece di ricorrere al contenzioso ordinario.
Le linee guida di Europeana per le istituzioni a tutela del patrimonio culturale
Le linee guida sulla gestione del diritto d’autore per le istituzioni che si occupano di beni culturali di Europeana,create dal gruppo direttivo della Copyright Community di Europeana, evidenziano le misure che un’organizzazione può adottare per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppare un approccio armonizzato alla gestione del diritto d’autore. Esse si concentrano sulla creazione di flussi di lavoro adeguati a gestire il diritto d’autore nella gestione delle collezioni, fornendo un supporto o conoscenze sufficienti in materia di diritto d’autore e integrando le esigenze relative al diritto d’autore nelle attività e nei progetti (https://pro.europeana.eu/post/copyright-management-guidelines-for-cultural-heritage-institutions).
Obiettivo a lungo termine
- Armonizzare tutti gli approcci al diritto d’autore all’interno dell’organizzazione.
- Suggerimenti per sviluppare una politica generale relativa agli obiettivi strategici dell’organizzazione.
Obiettivo a medio termine
- Armonizzare un approccio specifico alla gestione del rischio per l’organizzazione.
- Suggerimenti per valutare il rischio e la propensione al rischio e considerare se altri strumenti siano più appropriati per mitigare il rischio oltre al diritto d’autore.
| Fase 1 – Fondamenti | Fase 2 – Espansione | Fase 3 – Integrazione |
| Suggerimenti per sviluppare flussi di lavoro adeguati a gestire il diritto d’autore in più fasi della gestione delle collezioni all’interno dell’organizzazione | Suggerimenti per promuovere una conoscenza e un supporto adeguati in materia di diritto d’autore all’interno dell’organizzazione | Suggerimenti per integrare le esigenze relative al diritto d’autore nelle attività e nei progetti dell’organizzazione |
| AcquisizioneDocumentazione e usoDigitalizzazione e riproduzioneAccesso ai contenuti digitali e riuso | Training e supporto dello staffComprensione dell’importanza di gestire adeguatamente il copyright da parte del senior management | Integrazione a breve termine: i requisiti relativi al copyright di ogni attività e progetto vengono valutati durante la fase di pianificazioneIntegrazione a lungo termine: risorse adeguate in materia di diritti d’autore sono destinate alle attività e ai progetti |
Digitalizzare secondo la legge sul diritto d’autore
Il diritto di riproduzione è un diritto di utilizzazione economica cardine nel nostro sistema normativo dedicato alla protezione delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, «LDA»).
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (art. 13 LDA). La conversione da formato analogico in digitale è una forma di riproduzione. La pubblicazione su Internet è invece una forma di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA).
Una prima modifica del diritto di riproduzione (art. 13 LDA) è introdotta con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 68/2003, in attuazione della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione. Cosa, ad esempio, non ha recepito il nostro legislatore nelle utilizzazioni libere (eccezioni del diritto di riproduzione)?
- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
- quando l’utilizzo avvenga per pubblicizzare un’esposizione al pubblico o una vendita di opere d’arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell’avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale.
Una più recente modifica del diritto di riproduzione delle opere delle arti visive in pubblico dominio cioè non più protette da diritti d’autore per lo spirare del termine di protezione ossia 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 32-quater LDA) è introdotta con l’emanazione del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul «diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale».
Si prevede espressamente che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive (anche come individuate all’art. 2, LDA), il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali pubblici di cui al Codice dei beni culturali (artt. 107 ss.).
In sintesi, la riproduzione (anche digitale) delle opere d’arte di pubblico dominio (decorsi 70 anni dalla morte dell’autore) è libera sotto il profilo della legge sul diritto d’autore, ma resta salva l’applicazione delle norme del Codice dei beni culturali sulla riproduzione di beni culturali. Il materiale derivante dalla riproduzione digitale di un’opera di pubblico dominio può essere protetto da diritti d’autore solo ove costituisca opera originale (opera dell’ingegno di carattere creativo).



