IA Generativa: invenzioni in cerca d’autore

Intervista a Federica Santonocito, Partner, Morri Rossetti & Franzosi, esperta di diritto della proprietà intellettuale

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando anche il diritto dei brevetti. Con la repentina evoluzione dell’IA, cresce la spinta a ripensare il modo in cui il diritto della proprietà intellettuale, e in particolare il diritto dei brevetti, affronti le innovazioni guidate dall’IA. L’attuale quadro normativo, che limita la titolarità dell’invenzione agli esseri umani, potrebbe richiedere modifiche per stare al passo con i tempi. Il sistema dei brevetti può proteggere le invenzioni generate da IA? Un sistema che è stato adottato per promuovere l’ingegno e l’innovazione umana è sufficientemente flessibile per accogliere inventori non umani? Ne discutiamo con Federica Santonocito, Partner dello studio legale Morri Rossetti & Franzosi, esperta di diritto della proprietà intellettuale e in particolare della materia brevettuale.

In generale, come è regolato in Italia e in Europa il diritto di brevetto per invenzione? Quali sono le invenzioni brevettabili? Chi è considerato autore-inventore nel nostro sistema brevettuale?

In Italia, il diritto di brevetto per invenzione è regolato dal Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), mentre a livello europeo si fa riferimento alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) firmata a Monaco nel 1973. Questo sistema consente di ottenere protezione in più Paesi europei attraverso una procedura centralizzata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Dal giugno 2023 è stato inoltre introdotto il brevetto europeo con effetto unitario, istituito per semplificare la tutela brevettuale nei Paesi dell’Unione Europea che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che affianca la tutela nazionale e quella europea già esistenti, permettendo con un’unica domanda di ottenere protezione nei 18 Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito al sistema del brevetto unitario.

Per quanto riguarda il contenuto del brevetto, è considerata brevettabile un’invenzione che rappresenti “una soluzione originale a un problema tecnico”, purché la stessa sia dotata dei requisiti di i) novità, ii) attività inventiva, iii) applicabilità industriale e iv) liceità. La normativa, sia italiana sia europea, non fornisce una definizione positiva di “invenzione”, ma piuttosto stabilisce ciò che non può essere oggetto di brevetto. Secondo l’articolo 45 del Codice di Proprietà Industriale (che riproduce l’art. 52 della CBE) non tutte le invenzioni sono brevettabili: sono escluse, ad esempio, le scoperte scientifiche, le teorie, i metodi matematici, i programmi per elaboratori in quanto tali, i metodi commerciali, i giochi, e in generale le attività intellettuali prive di applicazione tecnica. Non sono inoltre brevettabili i metodi terapeutici e chirurgici applicati al corpo umano o animale, le varietà vegetali e le razze animali, così come i procedimenti essenzialmente biologici per ottenerle.

Possono invece essere oggetto di brevetto sia prodotti (come strumenti, macchinari, sostanze chimiche, dispositivi, ecc.) sia procedimenti (ad esempio, processi produttivi, metodi d’uso di sostanze, sistemi di funzionamento di apparecchiature, ecc.).

L’autore-inventore è colui che ha effettivamente concepito l’invenzione attraverso un’attività creativa. A lui spetta sempre il diritto morale ad essere riconosciuto come inventore, anche se non necessariamente è lui a beneficiare dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto. Infatti, quando un’invenzione viene sviluppata da un lavoratore nell’ambito del proprio impiego e con i mezzi messi a disposizione dall’azienda, il diritto a ottenere il brevetto spetta direttamente al datore di lavoro, salvo diverso accordo. Tuttavia, se il dipendente ha svolto un ruolo creativo che va oltre le mansioni previste dal contratto di lavoro, ha diritto a un equo compenso proporzionato al valore dell’invenzione e al contributo aziendale.

Una volta concessa, la titolarità del brevetto spetta alla persona fisica o giuridica che ha depositato la domanda, ma l’autore conserva comunque il diritto a essere indicato come inventore. Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’invenzione per un periodo limitato (in genere venti anni), impedendo ad altri di produrla, usarla o commercializzarla senza autorizzazione.

Con l’espansione delle capacità dell’IA, gli studiosi del diritto di proprietà intellettuale, gli uffici brevetti e i tribunali continuano a confrontarsi con le implicazioni di invenzioni generate da IA, ridisegnando potenzialmente il panorama della protezione dell’innovazione. In breve, qual è la definizione di invenzioni generate da IA? Può un sistema di IA essere considerato “autore-inventore”? Ci sono esempi di brevetti europei per invenzioni generate da IA? Qual è la posizione dell’European Patent Office (EPO)?

Le invenzioni generate da IA sono quelle in cui un sistema di intelligenza artificiale contribuisce in modo sostanziale alla creazione dell’invenzione, talvolta anche senza intervento umano diretto. Tuttavia, secondo il diritto vigente in Italia e in Europa, solo una persona fisica può essere riconosciuta come inventore.

L’European Patent Office (EPO) richiede che l’inventore indicato nella domanda di brevetto sia un essere umano, poiché solo le persone possono essere titolari di diritti e doveri giuridici. L’IA, dunque, non può essere considerata autore-inventore.

Di recente, l’EPO ha aggiornato le sue linee guida, fornendo chiarimenti sulla possibilità di brevettare l’intelligenza artificiale. In linea generale, l’IA può essere oggetto di brevetto, a condizione che l’invenzione sia nuova, inventiva e produca un effetto tecnico. Tuttavia, l’IA non è mai brevettabile “di per sé”, ma solo quando è applicata concretamente in un contesto tecnico.

Le linee guida precisano infatti che: “L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico si basano su modelli computazionali e algoritmi, che sono, in quanto tali, di natura matematica astratta, indipendentemente dal fatto che possano essere ‘addestrati’ su dati di addestramento”.

Pertanto, un metodo di classificazione può essere considerato brevettabile solo se è utilizzato per uno scopo tecnico specifico. In tali casi, anche le fasi relative alla generazione del set di addestramento e all’addestramento del classificatore possono contribuire al carattere tecnico dell’invenzione, nella misura in cui supportano il raggiungimento di tale scopo tecnico.

Un caso particolarmente rilevante in materia di brevetti legati all’intelligenza artificiale è la decisione dell’EPO relativa a una domanda presentata dalla società Neurala. L’invenzione riguardava un sistema di visione artificiale in cui l’IA era stata impiegata in modo sostanziale per lo sviluppo della tecnologia. Nonostante l’intelligenza artificiale avesse avuto un ruolo centrale nell’elaborazione della soluzione tecnica, l’EPO ha riconosciuto la brevettabilità dell’invenzione solo perché gli inventori indicati nella domanda erano esseri umani. Questi ultimi, infatti, avevano esercitato un controllo effettivo sul processo di sviluppo, guidando e supervisionando l’utilizzo dell’IA.

Il caso DABUS: nel 2018, il dottor Stephen Thaler ha depositato due domande di brevetto europeo (EP 18 275 163, per un contenitore per alimenti, e EP 18 275 174, per un segnalatore di ricerca e soccorso). Il dottor Thaler ha omesso di designare l’inventore su entrambe le domande, in violazione dell’articolo 81 e della regola 19(1) della Convenzione sul Brevetto Europeo (“CBE”). Invitato a rimediare a questa mancanza, il richiedente ha depositato una designazione separata dell’inventore indicando che l’inventore per entrambe le domande era una macchina denominata DABUS. Il Dr. Thaler sosteneva che DABUS aveva “identificato la novità delle proprie idee prima di una persona fisica” e che, in quanto proprietario di DABUS, il Dr. Thaler aveva acquisito il diritto al brevetto come “datore di lavoro” di DABUS o, in alternativa, come cessionario di DABUS. Quali sono state le conseguenze del deposito del brevetto europeo?

La maggior parte degli Uffici brevetti nazionali, inclusi quelli di Regno Unito, Australia e Stati Uniti, hanno respinto le domande di brevetto di Thaler ritenendo che, secondo le leggi vigenti, l’inventore debba essere necessariamente una persona fisica e non un sistema di intelligenza artificiale. Infatti, non godendo di capacità giuridica, una macchina non può vantare alcun diritto individuale e quindi essere designata come inventrice in un brevetto.

In particolare, la Corte Suprema del Regno Unito, in un lungo e dibattuto procedimento iniziato da Thaler davanti all’Ufficio britannico per la Proprietà Intellettuale, si è trovata ad esprimersi sulla medesima questione: sulla base dei medesimi presupposti, il Tribunale ha innanzitutto ritenuto che l’esaminatore avesse correttamente considerato ritirate le domande in quanto l’inventore può essere solo una persona fisica e quindi non un sistema di IA e in secondo luogo ha respinto l’argomento sostenuto dal ricorrente secondo il quale Thaler avrebbe il diritto di richiedere un brevetto per qualsiasi progresso tecnico di un’invenzione realizzata autonomamente da DABUS.

L’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) concede brevetti per le invenzioni basate sull’IA, a condizione che soddisfino i criteri di novità, non ovvietà, utilità e ammissibilità al brevetto. Che si tratti di un nuovo algoritmo di apprendimento automatico, di un componente hardware di IA unico nel suo genere o di un’applicazione innovativa delle reti neurali, il sistema brevettuale statunitense offre agli inventori un mezzo per assicurarsi i diritti esclusivi sulle loro invenzioni basate sull’IA. Ci sono delle differenze tra il nostro ordinamento e quello degli Stati Uniti rispetto alla brevettabilità delle invenzioni generate da IA? E le prassi degli uffici?

Esistono differenze significative tra l’ordinamento europeo e quello statunitense in merito alla brevettabilità delle invenzioni basate sull’IA sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che per le prassi adottate dagli uffici brevetti.

In primo luogo, è importante sottolineare che sia l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sia l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) concordano su un punto fondamentale: l’inventore, ai fini di una domanda di brevetto, deve essere necessariamente una persona fisica.

Tuttavia, al di là di questo principio condiviso, emergono differenze rilevanti nel modo in cui le due giurisdizioni trattano la brevettabilità delle invenzioni che coinvolgono l’uso dell’intelligenza artificiale. In Europa, l’approccio è generalmente più restrittivo. L’EPO ammette che l’intelligenza artificiale possa essere brevettabile, ma solo se l’invenzione produce un “effetto tecnico” concreto. Questo si riflette anche nelle prassi degli uffici: l’EPO tende infatti a esaminare con maggiore attenzione la presenza di un reale contributo tecnico. Negli Stati Uniti, invece, l’approccio è più flessibile perché l’USPTO riconosce la brevettabilità delle invenzioni basate sull’intelligenza artificiale a condizione che siano soddisfatti i requisiti tradizionali. Pertanto, anche invenzioni legate a software, algoritmi di machine learning o reti neurali possono essere brevettate, purché siano descritte in modo sufficientemente concreto e dimostrino un’applicazione pratica.

In conclusione, mentre entrambi i sistemi escludono la possibilità di riconoscere un’intelligenza artificiale come inventore, l’approccio statunitense appare più aperto e pragmatico rispetto a quello europeo, offrendo agli sviluppatori di tecnologie IA maggiori opportunità di protezione brevettuale, soprattutto per soluzioni innovative che integrano software, algoritmi e applicazioni concrete.

Nel febbraio 2024, l’USPTO ha pubblicato nuove linee guida sull’analisi dell’inventore per le invenzioni assistite da IA. Sebbene un sistema di IA non possa essere indicato come inventore in una domanda di brevetto, quali sono i principali principi affermati dalle linee guida per determinare quando le invenzioni assistite dall’IA possono essere brevettate?

I principi fondamentali delle nuove linee guida pubblicate dall’USPTO possono essere riassunti in 5 punti chiave:

1.         l’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale da parte di un essere umano non esclude automaticamente il suo ruolo di inventore. Se la persona apporta un contributo rilevante al processo inventivo, può essere riconosciuta come inventore o co-inventore, anche se l’invenzione è stata generata con l’aiuto di un’IA.

2.         Chi si limita a sottoporre un problema a un sistema di IA potrebbe non essere considerato inventore. Tuttavia, se la persona formula il prompt in modo mirato e strategico, orientando la macchina verso una soluzione specifica, questo apporto può essere ritenuto sostanziale e dunque rilevante ai fini della qualifica di inventore.

3.         Limitarsi a identificare come utile l’output generato da un’IA non è sufficiente per essere considerati inventori. Se però una persona interviene modificando, elaborando o sperimentando attivamente il risultato prodotto dalla macchina, può acquisire il merito inventivo. Anche chi conduce un esperimento di successo utilizzando l’output del sistema di IA potrebbe, dimostrando il proprio ruolo creativo, può rientrare tra gli inventori.

4.         Chi sviluppa una componente fondamentale che contribuisce in modo determinante all’invenzione può essere riconosciuto come inventore, anche se non ha partecipato a tutte le fasi del processo. In certi casi, progettare, addestrare o costruire un sistema di IA con l’intento di ottenere una soluzione specifica può configurare un contributo inventivo rilevante.

5.         Essere proprietari o responsabili di un sistema di IA non implica automaticamente il diritto ad essere riconosciuti come inventori. Il semplice controllo o la supervisione della macchina non costituiscono un contributo creativo sufficiente: serve un apporto sostanziale all’ideazione dell’invenzione per essere considerati tali.

Il 31 dicembre 2024, l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) ha pubblicato le Linee guida per le domande di brevetto per le invenzioni legate all’IA (人工智能相关发明专利申请指引(试行). Qual è in sintesi l’inquadramento giuridico delle invenzioni basate su IA in Cina? L’ufficio brevetti cinese ha accordato brevetti per queste invenzioni?

Le nuove Linee Guida cinesi del CNIPA chiariscono che, anche nel caso di invenzioni realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale o interamente generate da IA, l’inventore deve sempre essere una persona fisica. Questo approccio è in linea con quello adottato anche da altre giurisdizioni, come Stati Uniti, Regno Unito, UE, Giappone e Australia.

Per essere brevettabile, una soluzione IA deve avere inoltre carattere tecnico: non è sufficiente l’uso di semplici regole astratte, teorie matematiche o algoritmi privi di applicazioni tecniche. L’invenzione deve risolvere un problema tecnico concreto, usando mezzi tecnici e ottenendo un effetto tecnico misurabile.

Un altro requisito fondamentale è la sufficiente divulgazione: trattandosi spesso di modelli “black box”, la domanda di brevetto deve descrivere chiaramente i contenuti tecnici in modo tale che un esperto del settore sia in grado di riprodurre l’invenzione. Inoltre, l’inventività va valutata considerando sia gli aspetti tecnici che quelli algoritmici, purché questi ultimi abbiano un’interazione significativa con la parte tecnica dell’invenzione. Deve trattarsi di un progresso sostanziale rispetto allo stato dell’arte. Le Linee guida richiamano infine anche alcuni aspetti etici e legali, in particolare sull’uso dei dati da parte dell’IA.

Molte domande di brevetto relative a IA sono già state depositate in Cina. Tuttavia, per quanto riguarda la concessione delle invenzioni generate interamente dall’IA non ci sono non ci sono evidenze che, secondo le nuove linee guida, sia stato concesso un brevetto in cui l’IA sia riconosciuto come inventore.

Federica Santonocito è partner del dipartimento di proprietà industriale e intellettuale dello studio legale Morri Rossetti & Franzoni. Avvocato con pluriennale esperienza nel contenzioso in materia di proprietà industriale, in particolare, nella gestione di cause in materia di brevetti, marchi, segreti commerciali, concorrenza sleale e diritto d’autore, Federica assiste aziende multinazionali che operano principalmente nei settori packaging, automazione industriale, medical device, software, fashion, chimico. Per la sua competenza nel diritto industriale cinese è spesso citata dalle più importanti riviste giuridiche nazionali e internazionali alle quali contribuisce anche con propri interventi. Ha una laurea summa cum laude in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Perugia, dove ha esercitato attività di docenza presso la cattedra di Diritto Industriale. Federica è relatrice in convegni e seminari dedicati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. Membro di LES Italy (Licensing Executives Society) e di AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale).