IVA al 5% e opere d’arte digitali. Quali sono le novità del Decreto Omnibus?

Il DL Omnibus ha introdotto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% alle cessioni e alle importazioni di opere d’arte, oggetti da collezione e d’antiquariato. Ne parliamo con Pietro Villa, partner, e Beatrice Pezza, senior associate, di TARGET

Il settore dell’arte in Italia ha risentito per lungo tempo di un sistema fiscale non allineato rispetto agli altri paesi europei, con l’aliquota IVA (22%) più elevata. Con il cambiamento della normativa, introdotta dal DL 30 giugno 2025 n. 95 (cd. Decreto Omnibus), convertito in legge 118/2025, l’Italia ha introdotto l’aliquota IVA ridotta (5%) per la cessione e importazione di opere d’arte. Quali sono le principali novità?

La principale novità, introdotta dalla Legge 118/2025, consiste nella previsione di un’unica aliquota IVA, nella misura ridotta del 5%, applicabile alle cessioni e alle importazioni di (i) “oggetti d’arte”, (ii) “oggetti da collezione” e (iii) “oggetti d’antiquariato”.

La predetta novità mira ad allineare le disposizioni del sistema tributario italiano (in particolare ai fini IVA) a quelle di altri paesi europei (in primis, Francia e Germania): le aliquote IVA previste dalla previgente normativa – nella misura ordinaria del 22% ed, esclusivamente per alcune fattispecie (importazioni e cessioni di “oggetti d’arte” da parte degli autori o loro eredi o legatari), nella misura ridotta del 10% –  rappresentavano, infatti, un’anomalia penalizzante per il mercato dell’arte nazionale.

Il Decreto Omnibus interviene, in prima battuta, sul D.P.R. n. 633/1972 (il “Decreto IVA”), introducendo, da una parte, il numero 1-novies), nella Tabella A, Parte II-bis, che elenca i beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%, e abrogando, dall’altra, le precedenti disposizioni che regolavano l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. In questo modo, la nuova (e unica come detto) aliquota IVA del 5% si applica in modo più generalizzato, superando tutte le precedenti distinzioni tra importazioni, cessioni di oggetti d’arte da parte degli autori (o loro eredi/legatari) e altre tipologie di cessioni.

In secondo luogo, il Decreto Omnibus prevede alcune modifiche alle regole di applicazione del c.d. “regime del margine” (i.e. il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al D.L. n. 41/1995), finalizzato ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione in relazione a quei beni che dopo la prima uscita dal circuito commerciale (ossia ceduti a soggetti privati) vengono nuovamente immessi sul mercato per la successiva rivendita.

L’aliquota ridotta del 5% trova applicazione a tutte le operazioni? Come si interseca, quindi, la nuova disciplina con il c.d. “regime del margine”?

L’aliquota IVA nella misura ridotta al 5% si applica, come detto, alle cessioni e alle importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, a condizione, tuttavia, che “non sii applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”, ossia il c.d. “regime del margine”. In buona sostanza, viene, quindi, prevista una incompatibilità tra applicazione dell’aliquota IVA ridotta e il regime del margine.

In particolare, è stabilito che i commercianti abituali possono optare per l’applicazione del regime del margine con riferimento alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ad essi ceduti dall’autore (o dai suoi eredi o legatari), a condizione che gli stessi non siano stati acquistati o importati dal soggetto passivo-rivenditore assolvendo un’aliquota ridotta.

È plausibile aspettarsi, rispetto al passato, una minore convenienza nell’applicazione del regime del margine, il quale, lo si rammenta, prevede (in estrema sintesi) che l’IVA relativa alla vendita del bene, nella misura ordinaria del 22%, venga calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il “costo di acquisto”, anziché sull’intero corrispettivo di vendita: pur rimanendo teoricamente ancora fruibile per gli acquisti da privati, da soggetti passivi IVA che non hanno detratto l’IVA relativa all’acquisto e da soggetti passivi IVA che, a loro volta, hanno applicato il regime del margine, il regime speciale in parola risulterà nella pratica meno vantaggioso da un punto di vista economico, con la forte probabilità che il soggetto passivo-rivenditore, ove possibile, opti per il regime ordinario con aliquota IVA ridotta del 5%.

Come individuare le opere d’arte e gli oggetti da collezione soggetti alla nuova normativa IVA?

L’aliquota IVA ridotta del 5% si applica ai beni specificatamente individuati dalle lettere a), b), e c), della tabella allegata al D.L. n. 41/1995, convertito dalla Legge n. 85/1995, classificazione che a sua volta è un recepimento dell’Allegato IX della Direttiva IVA UE 2006/112/CE.

Sotto la lettera a) troviamo gli “oggetti d’arte” di cui fanno parte (in breve): quadri, pitture, disegni; incisioni, stampe e litografie; sculture; arazzi e tappeti murali; ceramiche; smalti su rame; fotografie.

I richiamati “oggetti d’arte”, per essere definiti tali ai fini IVA, devono essere stati eseguiti, realizzati o tirati interamente a mano dall’artista e riprodotti in un numero limitato di esemplari: è evidente, quindi, che la qualifica “oggetto d’arte” ai fini tributari dipende dal rispetto di criteri oggettivi e non da una valutazione soggettiva del carattere artistico.

Alla lettera b) si annoverano gli “oggetti da collezione”, ossia francobolli, marche da bollo, marche postali non aventi corso legale, nonché collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

Infine, la lettera c) contempla gli “oggetti di antiquariato” ossia i beni diversi dagli oggetti d’arte e dagli oggetti da collezione, aventi più di 100 anni di età.

La riforma è chiara sulla sua applicazione alle categorie già tipizzate dalla normativa IVA (es. opere d’arte, su supporto tangibile, eseguite dall’autore o comunque sotto il suo controllo, a mano o a tiratura limitata), ma pone qualche incertezza sull’applicazione del 5% alla vendita di opere d’arte digitali. Quali considerazioni possono essere fatte formulate al riguardo?

La riforma introdotta con il Decreto Omnibus presenta notevoli incertezze per quanto riguarda le opere d’arte digitali: infatti, il testo normativo rinvia esplicitamente alla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, la quale prevede una definizione ai fini IVA di “oggetto d’arte” assolutamente anacronistica, concepita in un’epoca in cui l’arte digitale non era diffusa, creando un potenziale vuoto.

Per esemplificare, si possono distinguere due scenari principali: a) le opere native digitali (senza supporto fisico) e b) le opere digitali fissate su supporto fisico.

Il primo scenario include file digitali, immagini, video-arte, opere su blockchain e NFT (Non-Fungible Token). L’interpretazione attualmente prevalente in dottrina è che queste opere, non potendo essere collocate all’interno di alcuna delle categorie previste dalla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, siano escluse dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% e rimangano, quindi, soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%, creando una palese disparità di trattamento rispetto alle forme d’arte tradizionali, penalizzando di conseguenza gli artisti che utilizzano le nuove tecnologie.

Il secondo scenario annovera le opere digitali che vengono materializzate su un supporto fisico, ad esempio, una fotografia digitale stampata oppure una scultura realizzata con stampante 3D da un file digitale.

Seppur in una situazione di incertezza, si potrebbe sostenere l’applicazione, nei casi di specie, dell’aliquota ridotta del 5%, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dalla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, quali: la materialità dell’opera, l’esecuzione – non residuale – da parte dell’artista, la tiratura limitata e la firma dell’artista.

È immediato comprendere come il principale ostacolo è rappresentato dal requisito dell’esecuzione “interamente” a mano o, comunque, con un intervento “non marginale” dell’artista.

Si segnala, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risposta ad interpello n. 303/2020, ha negato l’applicazione dell’allora vigente aliquota IVA ridotta del 10% a sculture realizzate con stampanti 3D, motivando che le opere in questione non erano state eseguite interamente dall’artista, essendo piuttosto state realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM e software di modellazione 3D, e l’intervento manuale dell’artista risultava assolutamente residuale; la medesima risposta ha, inoltre, considerato una tiratura di 50 o 200 pezzi in contrasto con il requisito della “tiratura limitata” previsto dalla norma.

Questo orientamento restrittivo, se confermato, potrebbe escludere molte opere digitali materializzate dal beneficio dell’aliquota IVA ridotta. La questione rimane aperta, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero della Cultura o dell’Amministrazione Finanziaria che possano interpretare in modo più flessibile i requisiti normativi alla luce delle nuove tecniche espressive.

Pietro Villa

Pietro Villa si occupa di consulenza tributaria e societaria. È specializzato in operazioni straordinarie e di pianificazione e riorganizzazione del patrimonio familiare. È stato ed è tuttora componente di Consigli di amministrazione e di Collegi Sindacali di primarie società anche quotate. In qualità di relatore, partecipa con frequenza a convegni in materia di passaggio generazionale.

Beatrice Pezza

Beatrice Pezza si occupa di consulenza tributaria e societaria, nei confronti di persone fisiche, enti, società e gruppi di imprese nazionali ed internazionali, prestando altresì attività di assistenza nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria e di verifiche fiscali. In qualità di relatrice, partecipa a convegni in materia di passaggio generazionale.

Tabella – Aliquota IVA per opere d’arte (DL 95/2025, convertito dalla Legge 118/2025)

Tipologie di opereEsempiInquadramento normativo  Aliquota IVA  
Opere d’arte tradizionali su supporto fisicoPitture, disegni, incisioni, sculture, fotografie (se eseguite dall’artista o sotto il suo controllo, firmate, numerate ≤ 30 esemplari)Art. 16, comma 2, del DPR 633/1972, che rinvia alla Tabella A), Parte II-bis (“Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%”), n. 1-novies), DPR 633/1972; lett. a) della tabella allegata al DL 41/1995; Direttiva IVA UE 2006/112/CE – Allegato IX.5% (*)
Opere digitali senza supporto fisicoFile digitali, immagini, video, opere native digitali, NFT, opere su blockchain, ecc.Art. 16, comma 1, del DPR 633/197222%
Opere digitali fissate su supporto fisicoStampa certificata di un’opera digitale, fotografia digitale stampata e firmata, scultura 3D non seriale stampata a partire da file digitale, eseguita e firmata dall’autore (**)  Art. 16, comma 2, del DPR 633/1972, che rinvia alla Tabella A), Parte II-bis (“Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%”), n. 1-novies), DPR 633/1972; lett. a) della tabella allegata al DL 41/1995; Direttiva IVA UE 2006/112/CE – Allegato IX   Art. 16, comma 1, del DPR 633/1972.  5% se rispettano requisiti formali (firma, tiratura limitata, originalità, intervento dell’autore) (***), altrimenti 22%

(*) La nuova normativa specifica che l’aliquota 5% possa trovare applicazione solo ove non venga utilizzato il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (regime del margine).

(**) In senso difforme, la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 303/2020: un forte argomento contro l’applicabilità dell’IVA nella misura agevolata (allora pari al 10%) a molte opere digitali materializzate, se presentano caratteri di automazione o tiratura elevata.

(***) Per dimostrare che l’opera non è una mera riproduzione in serie occorre la dichiarazione dell’autore, la certificazione della tiratura, la firma autografa o digitale qualificata, il COA, la documentazione fiscale (fattura di vendita, registro delle vendite, ecc.), l’archiviazione da parte dell’artista o aventi causa.