Digital Art: intervista a Gilberto Cavagna di Gualdana, founder di BIPART

Parla di Digital Art il fondatore dello studio legale specializzato nella protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte

In un contesto in rapida evoluzione segnato dai cambiamenti tecnologici, la Digital Art si afferma come nuova forma di espressione creativa sfidante le regole della sua protezione e valorizzazione in ambito legale. Ne abbiamo parlato con Gilberto Cavagna di Gualdana, fondatore di BIPART, studio legale boutique specializzato nella protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte.

Cosa si intende per Digital Art? Quali sono le differenze tra Digital Art, Crypto-Art e NFT?

Per Digital Art intendiamo in generale qualsiasi forma d’arte creata, elaborata o fruita attraverso strumenti digitali. È un concetto ampio che comprende sia opere interamente generate al computer – come disegni digitali, animazioni, arte generativa, manipolazioni fotografiche, 3D rendering, videoarte – sia digitalizzazioni di opere analogiche successivamente modificate con software. In sostanza, è un’arte che non ha bisogno della blockchain per esistere e che, per sua natura, può essere facilmente duplicata, condivisa o rielaborata. Basti pensare a un’illustrazione realizzata su Procreate o Photoshop o a un video in motion graphics creato per un’esposizione.

Quando invece parliamo di Crypto-Art, ci riferiamo a una declinazione specifica di Digital Art: la caratterizza l’uso della tecnologia blockchain per attestare e tracciare l’origine e le transazioni relative a un’opera digitale. Si tratta di opere rese “collezionabili” grazie alla registrazione crittografica, legate quindi a un concetto di scarsità digitale. È importante notare che non tutta la Digital Art è Crypto-Art, ma tutta la Crypto-Art è necessariamente Digital Art.

Infine, gli NFT (Non-Fungible Token) sono lo strumento tecnico-giuridico che consente questo meccanismo: sono certificati digitali unici, memorizzati su blockchain, che possono essere associati a un contenuto digitale, che si tratti di arte, musica, video o persino oggetti virtuali da videogiochi. Un NFT non è l’opera in sé, ma attesta – tecnicamente e legalmente, a seconda delle regole contrattuali – la proprietà o l’accesso a un determinato file digitale. Si tratta quindi di un “token” che rappresenta un diritto o una relazione economico-giuridica rispetto all’opera, non dell’opera stessa. Pensiamo, ad esempio, a un’opera di Beeple battuta all’asta come NFT, o a una GIF animata acquistata su OpenSea con licenza di collezionabilità.

In sintesi, possiamo dire che la Digital Art è l’insieme più ampio, arte creata o rielaborata con strumenti digitali, la Crypto-Art è il segmento che sfrutta la blockchain per risolvere – almeno in parte – questioni tradizionalmente complesse come l’attestazione di unicità e provenienza delle opere digitali, e gli NFT sono lo strumento tecnico attraverso cui questi meccanismi si realizzano.

Dal punto di vista legale, queste distinzioni non sono solo accademiche, perché implicano conseguenze concrete sulla titolarità dei diritti, sulla gestione delle licenze e sulla tutela in caso di utilizzi non autorizzati.

Quali sono le forme e le misure di protezione della Digital Art in Italia? Quali sono le differenze con il sistema anglosassone e, in particolare, con gli U.S.?

In Italia, la Digital Art è protetta principalmente attraverso il diritto d’autore, disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, che si applica a tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma di espressione. Anche le opere digitali, se originali, rientrano a pieno titolo tra quelle tutelate: l’art. 1 stabilisce il principio generale, mentre l’art. 2, numeri 4 e 5, ricomprende le opere delle arti figurative e dell’arte del disegno, oltre ai disegni e alle opere dell’arte applicata, lasciando spazio anche alle forme più moderne di creazione digitale.

Dal punto di vista dei diritti, il nostro ordinamento offre una tutela articolata: sul piano morale, gli artt. 20 e seguenti garantiscono all’autore diritti inalienabili e imprescrittibili, come il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modifiche che possano danneggiarne l’onore o la reputazione. Si tratta di aspetti centrali nella tradizione civil law, che si applicano anche a opere diffuse online o modificate digitalmente. Sul piano patrimoniale, l’autore dispone del diritto esclusivo di riprodurre, comunicare al pubblico, distribuire e trasformare l’opera (artt. 12 ss.), con la pubblicazione online che rientra chiaramente tra le forme di comunicazione al pubblico. A ciò si aggiungono strumenti specifici come le misure tecnologiche di protezione e i DRM (Digital Rights Management), volti a contrastare l’uso non autorizzato delle opere digitali, e la possibilità di agire sia in sede civile – per ottenere l’inibitoria e il risarcimento del danno – sia in sede penale, nei casi di contraffazione.

Sul fronte degli NFT e della blockchain, non abbiamo ancora una normativa dedicata. Gli NFT vengono intesi giuridicamente come certificati digitali che attestano la connessione a un’opera digitale, ma la titolarità dei diritti d’autore sull’opera rimane dell’artista, salvo diversa pattuizione contrattuale. È un ambito che la giurisprudenza e la prassi stanno progressivamente esplorando.

Se ci spostiamo negli Stati Uniti, il quadro è in parte diverso. Anche lì la Digital Art è tutelata sotto l’egida del Copyright Act (Title 17 U.S. Code). Tuttavia, pur essendo la protezione automatica al momento della creazione, negli USA è necessaria la registrazione presso lo U.S. Copyright Office per poter agire giudizialmente e per beneficiare dei cosiddetti statutory damages. Un altro aspetto distintivo è la disciplina dei diritti morali, che negli USA è molto più limitata: il Visual Artists Rights Act del 1990 (VARA) tutela solo alcune categorie di opere visive e in misura molto circoscritta. Di contro, il sistema americano prevede una dottrina del fair use più ampia e flessibile rispetto alle eccezioni codificate del diritto italiano, consentendo riutilizzi dell’opera, ad esempio per finalità didattiche, critiche o parodistiche, valutati caso per caso dai giudici.

In sintesi, potremmo dire che l’Europa continentale, e l’Italia in particolare, pongono una forte enfasi sulla protezione della personalità e dell’integrità morale dell’autore, mentre l’approccio statunitense è più orientato alla circolazione economica delle opere e alla libertà di utilizzo nei limiti del fair use.

Utilizzare gli accordi di licenza per definire chiaramente i termini e le condizioni in base ai quali i terzi possono utilizzare un’opera d’arte digitale è sicuramente uno strumento efficace, ma quando gli artisti mettono online le loro opere, spesso hanno un’ampia libertà di scelta per quanto riguarda i termini di utilizzo. In cosa consistono le licenze d’uso delle principali piattaforme e le licenze Creative Commons?

Quando un artista carica una propria opera digitale su una piattaforma, di solito accetta automaticamente le licenze d’uso stabilite nei termini di servizio di quella piattaforma. Queste licenze variano ma, in genere, concedono al provider il diritto di riprodurre, distribuire e mostrare l’opera per scopi legati al funzionamento e alla promozione del servizio, senza tuttavia trasferire i diritti d’autore all’hosting platform o agli utenti. Ad esempio, su OpenSea o Foundation, l’acquirente ottiene il diritto di rivendere il token o di mostrare l’opera nel proprio wallet, ma non di riprodurla o sfruttarla commercialmente, a meno che non sia espressamente previsto.

Le licenze Creative Commons sono invece schemi standard che l’artista può scegliere di applicare alla propria opera per regolare i diritti d’uso. Consentono di specificare in modo immediato se l’opera può essere usata solo previa attribuzione, se è vietato l’uso commerciale o se eventuali opere derivate devono mantenere la stessa licenza. In sostanza, permettono di stabilire in anticipo e in modo trasparente come terzi possono utilizzare l’opera, pur lasciando l’autore titolare dei diritti d’autore.

In entrambi i casi, si tratta quindi di strumenti che definiscono i limiti entro cui i terzi possono utilizzare l’opera digitale, con la differenza che le licenze delle piattaforme sono generalmente imposte in modo uniforme a tutti gli utenti, mentre le Creative Commons (CC) vengono scelte dall’artista per modellare la circolazione dell’opera secondo le proprie esigenze.

Nel contesto dalla Digital Art, il software diventa lo strumento di lavoro dell’artista, essenziale per esprimere la creatività in forma digitale? Come è protetto il software in Italia?

Nel campo della Digital Art il software è spesso lo strumento attraverso cui l’artista traduce la propria visione creativa in opere digitali: dai programmi di illustrazione e modellazione 3D fino agli algoritmi che generano opere in modo autonomo o interattivo. In alcuni casi, come nella generative art, il software stesso diventa parte integrante – se non l’essenza – dell’opera d’arte.

Dal punto di vista giuridico, in Italia il software è tutelato dal diritto d’autore, secondo quanto stabilito dalla Legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), modificata dal D. Lgs. 518/1992 che ha recepito la Direttiva 91/250/CEE: ai sensi dell’art. 2, rientrano nella protezione del diritto d’autore anche i programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore. La tutela riguarda il programma nella sua forma espressiva (cioè il codice sorgente o oggetto), ma non si estende alle idee alla base del software, i linguaggi di programmazione e gli algoritmi, che non sono considerati “forma espressiva” tutelabile.

La protezione dura 70 anni dopo la morte dell’autore, con diritti morali (come la paternità) inalienabili e diritti patrimoniali liberamente trasferibili o licenziabili. Inoltre, l’utente legittimo gode di alcune facoltà, come la possibilità di effettuare copie di sicurezza o modifiche per garantire l’interoperabilità, entro i limiti previsti dalla legge.

Quando quindi il software è creato dall’artista stesso come parte del processo creativo, può ricevere una doppia tutela: come programma per elaboratore e come strumento generativo che dà vita all’opera digitale finale, anch’essa protetta come opera dell’ingegno.

Tra le misure tecnologiche di protezione, i Digital Rights Management (DRM), i Watermarks e la crittografia come funzionano? La tecnologia blockchain ha contribuito alla protezione delle opere d’arte digitali? In che modo?

Le misure tecnologiche di protezione sono strumenti molto importanti per tutelare le opere d’arte digitali da usi non autorizzati e contraffazioni. I DRM (Digital Rights Management) sono un insieme di tecnologie progettate per controllare l’accesso e l’uso dei contenuti digitali (come immagini, video, musica, ebook e arte digitale), limitando ad esempio la possibilità di copiarlo, stamparlo o condividerlo. I Watermarks sono dei segni visibili (ad esempio, logo sovrapposto all’immagine) oppure invisibili (filigrana digitale), incorporato in un’opera digitale, servono a identificare l’autore o il titolare dei diritti e a scoraggiare la pirateria, consentendo di rintracciare l’origine anche dopo modifiche superficiali. La crittografia è un metodo per proteggere i dati trasformandoli in un formato illeggibile senza una chiave di decodifica: l’opera digitale viene criptata e può essere decifrata solo da chi possiede una chiave autorizzata.

La blockchain, infine, infine, ha introdotto una tutela di tipo diverso: non protegge l’opera in senso tecnico (come fanno DRM o crittografia), ma garantisce l’integrità e la tracciabilità delle informazioni legate all’opera – autore, data di creazione, passaggi di proprietà – certificando così autenticità e provenienza, come avviene con gli NFT. In questo senso ha contribuito a creare un mercato più trasparente e a rafforzare la percezione di unicità o tiratura limitata di molte opere digitali.

Quali sfide pone la Digital Art all’attuale contesto normativo riguardo alla sua protezione e valorizzazione? Quali consigli dare all’artista e al collezionista di opere d’arte digitali?

La Digital Art pone una serie di sfide complesse all’attuale contesto normativo, sia in termini di protezione giuridica sia per quanto riguarda la sua valorizzazione economica e culturale. Da un lato, la difficoltà di ricondurre le opere digitali – spesso interattive, modificabili o generate da algoritmi – nelle categorie tradizionali del diritto d’autore, sollevando dubbi sulla titolarità dei diritti, specie per le opere create tramite intelligenza artificiale. Dall’altro, la facile riproducibilità e diffusione online complica la tutela effettiva contro gli usi non autorizzati, mentre mancano criteri stabili per la valutazione economica e per la conservazione a lungo termine di file soggetti a obsolescenza tecnologica. La blockchain e gli NFT hanno aperto opportunità sul fronte della certificazione di autenticità e provenienza, ma senza risolvere del tutto queste criticità.

Il consiglio che diamo agli artisti è di proteggere le proprie opere anche con strumenti pratici, come watermark, timestamp digitali, e soprattutto contratti chiari sui diritti concessi e copie sicure dei file originali, e di pianificare la conservazione dei lavori in più formati e supporti. Ai collezionisti, raccomandiamo di verificare sempre la provenienza e la titolarità dei diritti, preferire piattaforme affidabili e formalizzare contrattualmente i termini dell’acquisto, inclusi i diritti effettivamente trasferiti e la gestione di eventuali royalties future. In attesa di una disciplina più aggiornata, agire con consapevolezza giuridica e tecnologica è la migliore forma di tutela.

Gilberto Cavagna di Gualdana è un avvocato cassazionista specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, con una vasta esperienza nell’assistenza legale a clienti italiani e stranieri in questo campo e, in particolare, in relazione a marchi, nomi a dominio, design, brevetti e know-how, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Fondatore e autore del blog TIP TAP Thoughts on Intellectual Property and Art Protection, Gilberto è autore di numerosi testi monografici e scrive regolarmente su quotidiani, riviste e newsletter in materia di proprietà intellettuale e arte. Accanto alla attività professionale, Gilberto svolge attività di docenza presso IED (Istituto Europeo di Design), IULM – Libera università di lingue e comunicazione, FMAV – Fondazione Modena Arti Visive, Business School del Sole 24 Ore, Euroconference, Legal&Business School e corsi universitari specialistici e tiene regolarmente conferenze, workshop e seminari.