Nel precedente articolo di ARTech Law abbiamo esplorato la forza trasformativa dei Digital Twins nel settore dell’arte e della cultura. In questo articolo, tenteremo di dare alcune soluzioni di tutela dei digital twins e opere d’arte in base alla normativa sul diritto d’autore, oltre a descrivere le relazioni contrattuali e i sistemi alternativi di composizione delle controversie (ADR) già sperimentati o in via di definizione.
I gemelli digitali
Un gemello digitale è una copia virtuale o una simulazione di un oggetto, sistema o processo fisico. Viene creato integrando i dati dei sensori in simulazioni al computer. I gemelli digitali monitorano, analizzano e migliorano le prestazioni del corrispondente oggetto o sistema del mondo reale e sono sempre più utilizzati nella progettazione ingegneristica. Ma la progettazione e la prototipazione non solo gli unici campi interessati da questa nuova applicazione tecnologica. Anche l’arte ha sperimentato i digital twins in diversi campi: dal restauro delle opere d’arte, al tracciamento della loro autenticità, alla protezione del patrimonio culturale.
Digital Twins, opere d’arte e diritti d’autore
Con il termine “digital twin” nel campo dell’arte si suole indicare il “gemello digitale” di un’opera d’arte presente nel mondo reale. In questo caso, il digital twin può essere coniato come un unico esemplare virtuale corrispondente all’opera d’arte materiale oppure avere una tiratura limitata in più copie digitali corrispondenti all’opera d’arte materiale in unico esemplare.
Uno dei principali profili giuridici dei digital twins in arte è costituito dalle norme in materia di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.). Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno creative e originali, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come le opere delle arti figurative tradizionali (pittura, scultura, disegno, incisione) o meglio le opere delle arti visive che comprendono anche le nuove manifestazioni artistiche apparse con l’avvento delle nuove tecnologie, come l’arte digitale.
Recentemente la legge sul diritto d’autore è stata modificata in conseguenza del recepimento della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (direttiva (EU) 2019/790) che stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione Europea applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. La direttiva introduce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nell’ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e di altri materiali protetti.
Per realizzare la replica di un’opera d’arte in formato digitale in alta definizione, la legge sul diritto d’autore attribuisce all’autore dell’opera il diritto esclusivo di riproduzione che ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera stessa, in qualunque modo o forma, inclusa la riproduzione con mezzi elettronici e strumenti digitali.
Qualsiasi atto di produzione di un’opera d’arte, pertanto, necessita del consenso del suo autore per tutta la durata della protezione (tutta la vita dell’artista e 70 anni dopo la sua morte). La legge ora prevede che alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive (opere delle arti visive di dominio pubblico), il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale, facendo comunque salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di proprietà pubblica.
La ragione dell’introduzione di tale eccezione per le opere delle arti visive di dominio pubblico consiste nel fatto che la libera circolazione di riproduzioni fedeli di opere non più protette da diritti d’autore favorisce l’accesso alla cultura e la sua promozione. Nell’ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d’autore è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d’autore delle opere. Per quale ragione dovrebbero essere protette le copie se l’opera originale non lo è più? Quindi solo se la riproduzione digitale di un’opera di dominio pubblico costituisce un’opera dell’ingegno di carattere creativo gode di tutela; in caso contrario non può godere di tale protezione.
Diverso è il caso, come detto, delle riproduzioni digitali di opere d’arte contemporanea che presuppongono l’autorizzazione dell’artista alla riproduzione o che siano create direttamente dall’artista o eseguite sotto la sua direzione creativa e da quest’ultimo autenticate.
I digital twins (copie digitali di opere d’arte che possono essere anche native digitali) eseguiti in unico esemplare o in numero limitato, dall’autore stesso o sotto la sua autorità, possono essere considerati come “originali” purché siano numerati, firmati o altrimenti debitamente autorizzati dall’artista stesso come avviene per i multipli d’autore. In questo caso, i gemelli digitali possono essere protetti in base alla legge sul diritto d’autore se contengono o costituiscono di per sé opere creative originali.
Digital Twins e relazioni contrattuali
Gli aspetti contrattuali costituiscono un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella creazione di digital twins. Una delle più rilevanti questioni giuridiche dei gemelli digitali di opere d’arte consiste nella proprietà e, come si è visto, nella titolarità dei diritti su tali repliche e nella protezione delle opere utilizzate per crearli, compresa la tutela accordata ai gemelli digitali. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui più parti siano coinvolte nella creazione e nell’utilizzo del gemello digitale: l’artista, lo sviluppatore del programma per elaboratore sottostante, il proprietario di un brevetto che consente di proteggere tramite sistemi crittografici il gemello digitale, lo sviluppatore di tecnologie e di piattaforme blockchain, l’utente finale, e così via.
Determinare la proprietà del gemello digitale può essere difficile, soprattutto se si tratti di opere e di creazioni sviluppate da più parti. È pertanto fondamentale regolare attraverso i contratti i diritti di proprietà, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio, per mezzo di accordi di sviluppo di tecnologia, accordi di riservatezza, licenze e cessioni dei diritti.
Come risolvere i conflitti?
Non sempre le relazioni contrattuali vanno a buon fine: possono infatti nascere controversie, ad esempio, tra fornitori di servizi, utenti finali, sviluppatori e artisti. Per tale motivo nel campo dell’intelligenza artificiale – che trova applicazione anche nello sviluppo di digital twins – la World Intellectual Property Organisation (WIPO) ha messo a punto un sistema alternativo di risoluzione delle controversie (WIPO ADR for Artificial Intelligence (AI) Disputes).
In un panorama in rapida evoluzione guidato dalle tecnologie di intelligenza artificiale (AI), le controversie relative alla proprietà intellettuale stanno diventando sempre più comuni. Man mano che l’IA, inclusa l’IA generativa, si integra sempre più in diversi settori sorgono domande relative alla proprietà, alla concessione di licenze e alla violazione dei contenuti e delle innovazioni generati dall’IA. I servizi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) di WIPO offrono un quadro strutturato per affrontare queste controversie, fornendo un’alternativa convincente al tradizionale contenzioso giudiziario.
Accanto al WIPO ADR for Artificial Intelligence (AI) Disputes, WIPO fornisce procedure ADR per aiutare le parti a risolvere le controversie relative al diritto d’autore e ai contenuti nell’ambiente digitale. Queste procedure comprendono la mediazione, l’arbitrato (accelerato), la determinazione da parte di esperti e procedure su misura, come la determinazione da parte di esperti di WIPO per la violazione di copyright e marchi digitali (WIPO DCTI).
Le parti possono ricorrere all’ADR di WIPO per risolvere diversi tipi di controversie nell’ambiente digitale:
- negoziazione di accordi di licenza per la distribuzione di contenuti;
- adeguamento dei termini di licenza esistenti sulla remunerazione dovuta dalle piattaforme online ai titolari dei diritti;
- violazione dei termini di licenza;
- determinazione delle tariffe, in particolare tra le organizzazioni di gestione collettiva (CMO) e i titolari dei diritti, e/o delle condizioni di remunerazione ragionevoli;
- stabilire la proprietà di royalties non pagate/non reclamate;
- stabilire la proprietà di miglioramenti o aggiornamenti del software;
- la consegna e la qualità delle opere e/o dei contenuti negli accordi di coproduzione cinematografica o di pubblicità; e
- se sono applicabili eccezioni o limitazioni al diritto d’autore quando si caricano e rendono disponibili i contenuti.
Per approfondimenti sul tema del rapporto tra arte e nuove tecnologie, AA. VV., Il diritto e la fiscalità dei mercati internazionali dell’arte, a cura di Silvia Stabile (Wolters Kluwer, 2024).