La digitalizzazione del patrimonio culturale, una grande opportunità

Con il Piano di digitalizzazione, il Ministero ha messo le basi per portare il mondo della cultura verso la trasformazione tecnologica

Il digitale offre una grande opportunità per gli istituti e i luoghi della cultura pubblici che conservano, tutelano, gestiscono e valorizzano il patrimonio culturale italiano, non solo perché è in grado di incrementare la domanda dell’utenza e di ampliare l’accessibilità per diversi segmenti di pubblico, ma anche perché consente di preservare l’eredità culturale e di renderla accessibile alla comunità e alle generazioni future. Con il Piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, il Ministero ha inteso fornire la visione, la strategia e le linee guida per tracciare un percorso comune a tutte le istituzioni e operatori professionali del mondo della cultura verso la trasformazione tecnologica.
3 maggio 2024, Silvia Stabile 1

Haltadefinizione, Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine

Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale
L’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library del Ministero della cultura ha redatto e pubblicato il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) 2022 – 2026.

Il PND costituisce la visione strategica con la quale il Ministero della cultura intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026 nei diversi settori dell’ecosistema culturale primi fra tutti i musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e luoghi della cultura pubblici che conservano, tutelano, gestiscono e valorizzano beni culturali; per questo costituisce anche il contesto strategico, intellettuale e tecnico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del PNRR M1C3 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale.

Il Piano si compone di tre sezioni:

  • la visione, che prefigura la trasformazione e le opportunità del cambiamento, indicando gli obiettivi a lungo termine;
  • la strategia, che definisce il percorso per implementare e conseguire gli obiettivi;
  • le linee guida, quali strumenti operativi che supportano la pianificazione e l’esecuzione delle attività legate alla digitalizzazione del patrimonio e alla trasformazione digitale dei luoghi e degli istituti della cultura.

Sono cinque le Linee guida che indicano e suggeriscono metodologie e procedure per l’attuazione dei processi individuati nella sezione Strategia (ciclo di vita della risorsa digitale, politiche di accesso e riuso, design e servizi). 

Haltadefinizione, Caravaggio, Giuditta e Oloferne

Le linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale
In particolare, le linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale indicano il contesto normativo di riferimento, fornendo strumenti operativi che consentono di individuare gli ambiti legislativi, in funzione delle tipologie di bene culturale e delle modalità di riproduzione e di acquisizione delle immagini e dei materiali audiovisivi, in relazione alle diverse finalità di utilizzo e ai diritti d’autore che eventualmente, ma non necessariamente, tutelano i beni e le riproduzioni.

La riproduzione dei beni culturali si inquadra su due piani normativi ossia, in ambito pubblicistico, nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, succ. mod.) basato sul concetto di proprietà pubblica del bene culturale e, in ambito privatistico, nella legge sul diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio (L. 22 aprile 1941, n. 633, succ. mod.). 

Con le recenti modifiche introdotte dal recepimento della Direttiva sul Copyright nel Mercato Unico Digitale (direttiva 2019/790/UE) è stata introdotta nella legge sul diritto d’autore una norma volta a liberalizzare l’uso di immagini digitali che riproducono opere d’arte in pubblico dominio (decorsi 70 anni dalla morte dell’autore). 

Oggi, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione (anche digitale) di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca di per sé un’opera originale e creativa (art. 32-quater). La norma espressamente prevede che si applichino comunque le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali (art. 107 e ss.).

Sono proprio le Linee guida che distinguono, con riguardo ai beni culturali pubblici in pubblico dominio, tra:

  • riproduzioni fedeli o mere riproduzioni di beni culturali: costituiscono la stragrande maggioranza delle attuali fattispecie nell’ambito degli istituti facenti capo al Ministero della cultura. Il mero atto di digitalizzazione (la conversione di un dato da analogico a digitale) di un’opera d’arte (che richiede certamente il possesso di competenze tecniche qualificate da parte dell’operatore) non costituisce un apporto creativo e originale tale da poter prefigurare il compimento di un’opera creativa tutelata da diritti d’autore; 
  • riproduzioni creative di un bene culturale pubblico in pubblico dominio: costituiscono categorie meritevoli di tutela sotto il profilo della legge sul diritto d’autore (norme che tutelano la semplice fotografia e la fotografia d’autore e che richiedono il consenso alla riproduzione del loro autore e il pagamento dei relativi compensi) e del Codice dei beni culturali (norme sugli usi e riproduzioni di beni culturali soggette al pagamento di canoni di riproduzione al museo). 

Un’ulteriore riflessione riguarda la fotografia di documentazione del patrimonio culturale (campagne fotografiche eseguite prima del 1902, ossia della entrata in vigore del primo testo normativo a tutela del patrimonio culturale con L. n. 185/1902). Le Linee guida a questo riguardo non rivengono per tali immagini alcuna forma di tutela, essendo al fuori dall’ambito della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio, per il decorso dei termini di protezione, ma anche della disciplina del Codice sulle riproduzioni dei beni culturali.

Quanto invece alle riproduzioni fedeli non creative di un bene culturale pubblico protetto da diritti d’autore (es. un’opera d’arte di proprietà pubblica di interesse culturale e di artista vivente), dovrà essere autorizzata espressamente dal titolare dei diritti sull’opera protetta, fatte salve le eccezioni ad esempio nel campo della digitalizzazione per scopi di conservazione.

Infine, per le riproduzioni creative di beni culturali protetti da diritto d’autore sarà invece necessario tener conto di tre diversi livelli di tutela: diritti dell’autore dell’opera riprodotta, diritti dell’autore delle riproduzioni fotografiche e norme sulle riproduzioni dei beni culturali.

Final touches being added to the reproduction of Michelangelo’s “David” produced for Expo 2020 in Dubai. Ph. via Dario Nardella’s FB page

Le nuove linee guida del Ministero per le riproduzioni dei beni culturali
Il 21 marzo 2024 è stato pubblicato il DM, che modifica il decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, recante le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura. Con riguardo alle riproduzioni digitali, le linee guida prevedono varie categorie come le immagini digitali e le serigrafie digitali.

Le serigrafie digitali destinate al mercato costituiscono indubbiamente una categoria innovativa nel panorama della digitalizzazione del patrimonio culturale. Il Ministero richiede che ciascun istituto che ha in consegna il bene oggetto di riproduzione (in altissima definizione), individui preliminarmente il livello di pregio dell’opera in base a una serie di elementi quali, ad esempio, lo stato di conservazione, l’epoca, l’autore, lo stile, l’importanza storica e artistica, la testimonianza unica o eccezionale di un’epoca/periodo e l’influenza sullo stile artistico del periodo di riferimento. A tali livelli di pregio corrispondono poi delle tariffe minime (da 1.000 a 5.000 euro). 

Per le copie o serigrafie digitali (in altissima definizione) di beni culturali in consegna agli istituti, realizzate su supporto fisico, autenticate e/o numerate in serie, destinate alla commercializzazione in mercati determinati, l’istituto concedente individua la tariffa applicabile ai fini della concessione, sommando la predetta tariffa individuata in base al livello di pregio dell’opera al coefficiente in misura percentuale sul prezzo di vendita (10% da incrementare eventualmente valutando caso per caso, in relazione al contesto di vendita finale).

  1. Per approfondimenti sul tema, William Charrington, Silvia Stabile, La digitalizzazione di opere d’arte tra diritti d’autore e Codice dei beni culturali, in AA. VV., Il diritto e la fiscalità dei mercati internazionali dell’arte, a cura di Silvia Stabile (Wolters Kluwer, 2024). ↩︎