Il Ddl Concorrenza e le novità per i beni culturali

Roma

Finalmente dopo quasi tre anni di lavori il Ddl Concorrenza arriva a destinazione, approvato dal Senato il 2 agosto è entrato in vigore il 29 agosto. I settori coinvolti dal decreto sono tanti tra questi anche il mondo della cultura con misure importanti e attese da tempo. Quali sono nel dettaglio le novità?

La prima riguarda l’esportazione dei beni culturali. La nuova disciplina non interviene sui beni vincolati né tantomeno sulle opere incluse nelle collezioni dei musei che continueranno a non poter uscire in via definitiva dal Paese. In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale può essere vietata l’uscita dal territorio nazionale di opere d’arte eseguite da autori non più viventi, mantenendo quindi la possibilità di vincolare le opere. Come già avviene in Europa, viene introdotta, con esclusivo riferimento all’esportazione, una soglia di valore, di 13.500 euro. Al di sotto di tale soglia, anche le opere con più di 70 anni e di autore non più vivente potranno uscire dall’Italia senza autorizzazione previa dichiarazione dell’interessato che sarà verificata dagli uffici che comunque potranno apporre il vincolo e vietare l’esportazione. La soglia dei 13.500 euro è la più bassa d’Europa – in Francia è di 150.000 euro, in Germania 300.000 mila euro e in Gran Bretagna 100 mila sterline – sebbene restano comunque esclusi reperti archeologici, archivi, incunaboli, manoscritti. Le modalità di attuazione di queste norme, con particolare riguardo all’applicazione delle soglie di valore, è demandata a un apposito decreto del Mibact. Infine, grazie all’introduzione di una nuova ipotesi di vincolo per eccezionale interesse culturale, che si aggiunge a quelle già previste dal codice, sarà comunque possibile dichiarare beni culturali anche opere private di età inferiore a 70 anni.

Inoltre viene istituito un apposito ‘passaporto’ per le opere, di durata quinquennale (non più triennale), utile ad agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale mentre si estende da sei mesi a un anno la validità della licenza di esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio dell’Unione Europea e da 30 a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell’attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza. Cambia anche il registro indicato all’articolo 63 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali, relativo al commercio di ”cose antiche o usate”, che diventa un ”registro in formato elettronico”, per consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente, diviso due elenchi, con le “cose” per cui occorre la presentazione all’ufficio di esportazione e quelle per cui non è richiesta. Il soprintendente può però richiedere sempre la valutazione diretta di qualunque bene. Il provvedimento infine, estende ai beni bibliografici e archivistici la libera riproduzione fotografica. Fatta eccezione per i beni sottoposti a restrizioni non si dovranno più pagare canoni per scattare fotografie per uso personale o per motivi di studio negli archivi e nelle biblioteche, rendendo anche più semplice l’uso di foto per finalità non lucrative sui social e sul web.