Art bonus, guida per l’uso

Roma

Approvato l’Art bonus, arriva ora il momento di capire come districarsi tra le varie norme della legge. Ci ha pensato oggi l’Agenzia delle entrate con una circolare a spiegare come accedere alle agevolazioni previste dal provvedimento.
Il nuovo regime fiscale agevolato prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016. Per quanto riguarda le modalità, le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per quanto riguarda invece l’utilizzo dell’agevolazione, la circolare spiega che le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione in F24. Quanto alla misura del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15 per cento del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.

Danno diritto al bonus le erogazioni in denaro destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari), oltre che al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici. Determinano, inoltre, un credito d’imposta le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprieta’ di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. I tempi e i modi sono personalizzati. Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

L’Art bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250mila euro solitamente previsto per i crediti d’imposta agevolativi. Al credito, inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di 2 crediti d’imposta e contributi, pari a 700mila euro a decorrere dal primo gennaio 2014. Nessun limite all’utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in tre anni; la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non sfruttata per intero. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, infatti, possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Obiettivo trasparenza. I beneficiari delle erogazioni devono comunicare ogni mese al ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute. Sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

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