Il Report dell’U.S. Copyright Office sull’intelligenza artificiale (IA) e la tutelabilità del diritto d’autore del 29 gennaio 2025 (“Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability”) riafferma il principio secondo cui la tutela del diritto d’autore è riservata alle opere create da autori umani. I risultati creati interamente dall’IA generativa, senza alcun contributo creativo umano, non possono essere protetti dal diritto d’autore. Il Copyright Office offre un quadro di riferimento per la valutazione della paternità umana delle opere che coinvolgono l’IA, delineando nuovi scenari. La seconda parte del Report, segue la pubblicazione della prima parte sulle repliche digitali del 31 luglio 2024 (“Copyright and Artificial Intelligence Part 1: Digital Replicas”) e si inquadra nell’ambito dell’“Artificial Intelligence Study” avviato nel 2023.

Lo Studio sul Copyright e IA
Lo U.S. Copyright Office sta conducendo uno studio sui problemi di copyright sollevati dall’intelligenza artificiale (AI). Lo studio raccoglie informazioni e opinioni rilevanti per la normativa a tutela del diritto d’autore negli Stati Uniti. A conclusione dello studio, il Copyright Office analizzerà lo stato attuale della normativa per identificare le questioni irrisolte e valutare le potenziali aree di intervento del Congresso degli Stati Uniti.
Oltre alla raccolta di commenti e opinioni, l’Ufficio sta pubblicando un Rapporto che analizza le principali questioni sollevate dall’uso dell’IA suddiviso in tre parti: il 31 luglio 2024, l’Ufficio ha pubblicato la Parte 1 del Rapporto, che affronta il tema delle repliche digitali; il 29 gennaio 2025, l’Ufficio ha pubblicato la Parte 2 del Rapporto, che affronta il tema della proteggibilità degli output creati con l’IA generativa. L’ultima parte, di prossima pubblicazione, tratterà le implicazioni giuridiche dell’addestramento dei modelli di IA su opere protette da copyright, le considerazioni sulle licenze e l’allocazione di ogni potenziale responsabilità discendente dall’uso dell’IA.
Le repliche digitali: la prima parte dell’U.S. Copyright Office Report
La prima parte del Rapporto del Copyright Office sul diritto d’autore e l’IA affronta il tema delle repliche digitali. Dalle esecuzioni musicali generate dall’IA alle imitazioni di candidati politici tramite robocall, fino alle immagini nei video pornografici, è arrivata l’era delle repliche digitali sofisticate. Sebbene da tempo siano disponibili tecnologie per produrre immagini o registrazioni false, la capacità della tecnologia generativa dell’IA (l’IA generativa si riferisce alle applicazioni di IA utilizzate per generare output sotto forma di materiale espressivo come testo, immagini, audio o video) di farlo in modo semplice, rapido e con una verosimiglianza impressionante ha attirato l’attenzione e la preoccupazione di creatori, legislatori e del pubblico in generale.
Mentre la sezione I della Parte I del Rapporto riassume il contesto e la storia dello studio sulla questione delle repliche digitali, la sezione II.A delinea i principali contesti giuridici esistenti: a livello statale, il diritto alla privacy e al “right of publicity” (ossia, nel sistema americano, il diritto di proprietà intellettuale che protegge un individuo dall’appropriazione indebita del nome, dell’immagine o di altri segni distintivi della sua identità personale, come, ad esempio, un soprannome, uno pseudonimo, una voce, una firma, un’immagine o una fotografia, a fini commerciali), compresa la recente legislazione specificamente rivolta alle repliche digitali.
La sezione II.B spiega perché la normativa esistente non fornisca una formula risarcitoria soddisfacente per tutti coloro che siano danneggiati dalle repliche digitali non autorizzate e propone l’adozione di una nuova legge federale. La sezione III approfondisce, infine, la questione della protezione contro le produzioni di IA che imitino volontariamente lo “stile” di un artista.

Cosa raccomanda l’U.S. Copyright Office sulle repliche digitali?
A conclusione del Rapporto, il Copyright Office ha formulato le seguenti raccomandazioni:
- Oggetto. La normativa dovrebbe riguardare quelle repliche digitali, generate dall’IA o in altro modo, che sono così realistiche da essere difficilmente distinguibili dalle rappresentazioni autentiche. La protezione dovrebbe essere più ristretta e distinta da quella più ampia di “nome, immagine e somiglianza” offerta da molti Stati.
- Soggetti. La normativa dovrebbe proteggere tutti gli individui, non solo le celebrities, i personaggi pubblici o coloro la cui identità possiede un “valore commerciale”. Tutti sono vulnerabili ai danni che le repliche digitali non autorizzate possono causare, indipendentemente dal livello di notorietà o dalla loro esposizione pubblica.
- Durata della protezione. La protezione dovrebbe durare almeno per tutta la vita dell’individuo. Qualsiasi protezione, dopo la morte, dovrebbe essere limitata nel tempo, con la possibilità di estendere la durata, se i tratti distintivi riconducibili a una persona continuino a generare un potenziale sfruttamento economico.
- Attività che violano diritti di terzi. La responsabilità dovrebbe derivare dalla distribuzione o dalla messa a disposizione di una replica digitale non autorizzata, ma non dal mero atto di creazione. Non dovrebbe essere limitata agli usi commerciali, poiché i danni causati sono spesso di natura personale. Dovrebbe essere data evidenza che si tratti di una replica digitale di un determinato individuo, anche nel caso in cui non sia stata autorizzata.
- Responsabilità secondaria (“secondary liability”). Dovrebbero essere applicati i tradizionali principi di “secondary liability”; la legge dovrebbe includere un meccanismo di safe harbor che incentivi i fornitori di servizi online (OSP) a rimuovere le repliche digitali non autorizzate dopo aver ricevuto un avviso effettivo o essere venuti a conoscenza del fatto che non sono autorizzate.
- Licenze e cessioni. Le persone dovrebbero essere in grado di concedere licenze e monetizzare i propri diritti di replica digitale, a condizione che siano rispettati i limiti di sicurezza, ma non di cederli in toto. Le licenze dei diritti dei minori dovrebbero richiedere ulteriori garanzie.
- Primo Emendamento. Le preoccupazioni relative alla libertà d’espressione dovrebbero essere espressamente affrontate dalla normativa. Un sistema di bilanciamento, piuttosto che di esenzioni categoriche, eviterebbe l’eccessiva ampiezza e consentirebbe una maggiore flessibilità.
- Rimedi. Dovrebbero essere previsti rimedi efficaci, sia riguardo a provvedimenti d’urgenza (injunctive relief) che per il risarcimento dei danni patrimoniali. In alcune circostanze, sarebbe opportuno prevedere anche un regime di responsabilità penale.
- Rapporto con le leggi statali. Considerati i diritti di privacy e d’immagine, ben consolidati a livello statale, la legge federale dovrebbe fornire una base di protezione coerente a livello nazionale, mentre gli Stati potranno continuare a fornire ulteriori e più ampie protezioni.
Una nuova protezione a livello federale contro le repliche digitali non autorizzate?
Il Copyright Office concorda con l’urgente necessità di una nuova protezione a livello federale contro le repliche digitali non autorizzate. La diffusa disponibilità di strumenti di IA generativa che rendono facile la creazione di repliche digitali di immagini e voci di persone ha evidenziato le lacune delle leggi esistenti e ha sollevato preoccupazioni sui potenziali danni derivanti da usi non autorizzati. Emerge dunque la necessità di istituire una normativa federale che protegga tutti gli individui, durante la loro vita, dalla distribuzione (consapevole) delle repliche digitali non autorizzate. Il diritto dovrebbe essere disponibile (licenze d’uso), soggetto a determinate garanzie, ma non cedibile a titolo definitivo, con rimedi efficaci che includano il risarcimento dei danni economici e provvedimenti d’urgenza. Dovrebbero essere applicate le regole tradizionali della responsabilità secondaria, ma con un’area di sicurezza adeguatamente condizionata per i fornitori di servizi di distribuzione digitale (OSP). La normativa dovrebbe contenere esplicite disposizioni relative al Primo Emendamento della Costituzione americana (libertà d’espressione).

Copyrightability: la seconda parte dell’U.S. Copyright Office Report
La seconda parte del Rapporto del Copyright Office sul diritto d’autore e l’IA affronta il tema della proteggibilità degli output generati dai sistemi di AI in base alla normativa sul copyright (Copyrightability). Il Rapporto analizza il tipo e il livello di contributo umano sufficiente a far rientrare questi prodotti nell’ambito della tutela del diritto d’autore negli Stati Uniti.
Pur riconoscendo che l’ammissibilità della protezione debba essere determinata caso per caso, l’Ufficio espone i principi giuridici che regolano l’analisi e ne valuta l’applicazione ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
La sezione I della Parte II del Rapporto identifica le questioni relative alla tutelabilità del diritto d’autore sollevate dalle tecnologie dell’IA. Illustra la storia dell’adattamento della legge sul diritto d’autore ai nuovi sviluppi tecnologici e descrive l’iniziativa del Copyright Office sull’IA attualmente in corso.
La Sezione II fornisce un breve background sulle tecnologie in questione. Riassume poi il quadro giuridico esistente, in particolare, il requisito della paternità umana, la dicotomia idea/espressione e lo standard di originalità per la protezione del diritto d’autore. Dopo aver discusso sull’uso dell’IA per assistere gli autori nel processo di creazione di opere protette, analizza come la legge possa applicarsi a vari tipi di contributi umani agli output generati dall’IA: la sollecitazione, l’inclusione di input espressivi scritti dall’essere umano e la modifica o la sistemazione degli output generati dall’IA.
La Sezione III illustra il panorama internazionale. Descrive il modo in cui altri Paesi stiano affrontando le questioni relative alla riproduzione mediante IA all’interno dei propri ordinamenti giuridici. La sezione IV, infine, affronta le implicazioni di un’ulteriore tutela del materiale generato dall’IA e valuta gli argomenti a favore e contro le proposte di modifiche legislative.

La prospettiva internazionale
Anche altri Paesi stanno analizzando se la protezione del diritto d’autore debba essere estesa alle opere contenenti materiale generato da IA. Quelli che finora hanno affrontato la questione hanno convenuto che il diritto d’autore richieda la “paternità” dell’essere umano.
In Cina
Nella Repubblica Popolare Cinese, nel 2023, la Beijing Internet Court ha affrontato un caso di violazione del diritto d’autore che riguardava un’opera generata da IA, partendo dalla premessa che la paternità umana sia necessaria per la tutela del diritto d’autore (Li v. Liu, Controversia sulla violazione del diritto d’autore, attribuzione e distribuzione in rete delle opere, Beijing Internet Ct. Nov. 27, 2023). La Corte ha ritenuto che un’immagine creata utilizzando Stable Diffusion fosse protetta in base alla legge cinese sul diritto d’autore e che la persona che ha usato l’IA per creare l’immagine fosse l’autore. Secondo la Corte, la selezione di oltre 150 suggerimenti, combinata con i successivi aggiustamenti e modifiche, dimostrerebbe che l’immagine sia il risultato delle “conquiste intellettuali” dell’autore riflettendo la sua espressione personale.
In Unione Europea
Nell’Unione Europea, la maggioranza degli Stati membri concorda che gli attuali principi del diritto d’autore affrontino adeguatamente le questioni di diritto d’autore e risultati di IA e che non sia necessario fornire una protezione nuova o aggiuntiva (es. diritto sui generis). Gli Stati membri condividono inoltre l’opinione che i contenuti generati dall’IA possano essere ammessi alla protezione solo ove l’apporto umano nel processo creativo sia stato significativo e che le opere puramente generate dall’IA non possano essere protette dal diritto d’autore, in quanto solo un “essere umano” possa essere considerato “autore”.
Nel Regno Unito
In UK, la legge sul diritto d’autore (Copyright, Designs and Patents Act 1988), precedente allo sviluppo delle tecnologie di IA generativa, protegge le opere generate da un computer in circostanze tali che non vi sia un autore umano dell’opera designando “autore” la persona da cui provengono le istruzioni necessarie per la creazione dell’opera. Nel 2021, l’Ufficio UK per la proprietà intellettuale (UKIPO) ha avviato una consultazione pubblica sull’opportunità di modificare la legge, alla luce dei progressi dell’IA generativa. Sulla base della mancanza di una giurisprudenza che applichi questa disposizione all’IA, l’UKIPO ha scelto di mantenere tale la legge in vigore, ma non ha escluso future modifiche. Da allora, il governo britannico ha avviato una nuova consultazione sul diritto d’autore e IA.
Le raccomandazioni del Copyright Office sulla proteggibilità dei prodotti dell’IA
In conclusione, il Copyright Office ha formulato le seguenti raccomandazioni:
- Le questioni relative alla proteggibiltà in base al diritto d’autore dei risultati generati da IA possono essere risolte in base alla legge esistente, senza la necessità di modifiche legislative.
- L’uso di strumenti di IA per assistere, anziché sostituire, la creatività umana, non influisce sulla possibilità di tutelare i risultati ottenuti con il diritto d’autore.
- Il diritto d’autore protegge l’espressione originale di un’opera creata da un autore umano, anche se l’opera include materiale generato dall’IA.
- Il diritto d’autore non si estende al materiale meramente generato dall’IA o a quello in cui il controllo umano sugli elementi espressivi è carente.
- La questione se il contributo umano ai risultati generati dall’IA sia sufficiente a costituire una paternità deve essere analizzata caso per caso.
- In base al funzionamento dell’attuale tecnologia generalmente disponibile, i suggerimenti (i prompts) non forniscono da soli un controllo sufficiente.
- Gli autori umani godono del diritto d’autore per le loro opere percepibili negli output generati dall’IA, nonché per la selezione, il coordinamento o la disposizione creativa del materiale negli output o per le modifiche creative degli stessi.
- Non è stata avanzata l’ipotesi di un’ulteriore tutela del diritto d’autore o di una protezione sui generis per i contenuti generati dall’IA.

Il quadro normativo di riferimento esistente risulta adeguato
In conclusione, l’Ufficio afferma che il quadro normativo di riferimento esistente risulta adeguato e appropriato per risolvere le questioni relative alla tutelabilità dei risultati generati da IA. L’U.S. Copyright Act si è da tempo adattato alle nuove tecnologie e può consentire di stabilire caso per caso se i prodotti generati da IA riflettano un contributo umano sufficiente a giustificare la tutela del diritto d’autore. Come descritto in precedenza, in molte circostanze, questi risultati saranno tutelati dal diritto d’autore, in tutto o in parte, laddove l’IA sia utilizzata come strumento e laddove un essere umano sia stato in grado di determinare gli elementi espressivi in essi contenuti. Tuttavia, in questa fase, è poco probabile che i soli suggerimenti (prompts) soddisfino tali requisiti. L’U.S. Copyright Office continuerà a monitorare gli sviluppi tecnologici e giuridici per valutare l’eventuale necessità di un approccio diverso a quello fin qui prospettato.