Il 15 giugno 2023 è stato presentato, in Senato, un disegno di legge che introdurrebbe alcune modifiche alla disciplina di circolazione delle opere d’arte. Più precisamente, si tratta del DDL S762, comunicato alla Presidenza il 15 giugno 2023 (a firma degli Onorevoli Marti, Borghi, Bergesio, Cantalamessa, Cantù, Dreosto, Minasi, Murelli, Potenti, Spelgatti e Paganella). La proposta legislativa interviene in due direzioni. Da un lato, si propone una semplificazione delle procedure di autorizzazione amministrativa per la circolazione dei beni culturali: a tal fine, il DDL propone alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). Dall’altro lato, il disegno di legge introdurrebbe agevolazioni fiscali, riducendo l’IVA nel caso di cessione di opere d’arte (le modifiche legislative, in questo caso, riguarderebbero il DPR 633/1972). Vediamo in cosa consiste, nel dettaglio, la proposta di riforma.

Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
L’art. 2 del disegno di legge modifica la disciplina della c.d. autorizzazione all’esportazione dei beni culturali. Com’è noto, tale autorizzazione dev’essere rilasciata dal Sopraintendente, nei casi previsti dalla legge: in altri termini, l’autorizzazione è necessaria laddove non sia consentita la libera esportazione del manufatto artistico. Orbene, nella disciplina attuale, la libera uscita dal territorio nazionale è consentita, in linea generale, per le «opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni» (art. 10, comma 5, D. Lgs. 42/2004). Esistono, però, nell’odierno ordinamento, alcuni casi in cui il requisito di anzianità dell’opera è abbassato a cinquant’anni. Oggi, in particolare, sono oggetto di tutela «i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquant’anni» (art. 11, comma 1, lett. h, del testo unico).
Il DDL, in ottica di semplificazione, propone di uniformare tutte le fattispecie al requisito dei settant’anni dalla data di esecuzione, sopprimendo, quindi, i riferimenti ai «cinquanta anni». Tali modifiche interesseranno, quindi, gli artt. 10, 11, 65 e 72 del testo unico.

Una seconda proposta di modifica riduce i casi in cui è necessaria l’autorizzazione per l’«uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili» (art. 65 D. Lgs. 42/2004). L’autorizzazione è, oggi, necessaria per le opere «di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore (…) sia superiore ad euro 13.500». Il disegno di legge prevede di aumentare considerevolmente la soglia di valore appena citata. A titolo di esempio, non sarebbe più necessaria l’autorizzazione per l’”espatrio” dei quadri il cui valore sia inferiore a 139.794,00 euro. Per fare un altro esempio, non sarebbe più richiesta l’autorizzazione nel caso di esportazione di libri o statue di valore inferiore a 46.598,00 euro.
Un terzo intervento legislativo riguarda, poi, la disciplina del procedimento di autorizzazione alla libera circolazione dei beni culturali, disciplinato dagli artt. 65 e seguenti del codice dei beni culturali. Precisamente, il DDL propone di allungare la durata di tale procedimento amministrativo: in particolare, il termine di conclusione viene spostato da quaranta giorni (termine oggi previsto dall’art. 68, comma 3, D. Lgs. 42/2004) a sessanta giorni. L’allungamento del termine è accompagnato dall’introduzione del c.d. regime di silenzio-assenso. Ciò significa che, qualora decorrano i sessanta giorni, senza che l’Amministrazione si sia pronunciata o abbia opposto «motivato diniego», la domanda di libera circolazione del bene si intende tacitamente accolta. Anche questa previsione di riforma, dunque, sembra ispirata dalla finalità di semplificare l’iter burocratico previsto per la circolazione di opere d’arte.
Le modifiche alla disciplina IVA
Una seconda area di intervento della proposta di legge riguarda la fiscalità delle opere d’arte, con particolare riguardo al regime IVA applicabile nelle ipotesi di cessione di un manufatto artistico.
Orbene, nell’attuale assetto legislativo, le compravendite di opere d’arte sono in via generale soggette all’aliquota IVA ordinaria, pari al 22%, e ciò a prescindere dal valore dell’opera compravenduta. Il disegno di legge propone, invece, l’introduzione di un regime agevolato (con aliquota IVA al 10%) nelle ipotesi in cui il valore dell’opera d’arte sia inferiore ai 20.000 euro.
Ma c’è di più. In effetti, l’ordinamento tributario oggi vigente contempla già due ipotesi in cui l’aliquota IVA è ridotta al 10%. Ciò è previsto nel caso in cui la cessione sia effettuata dall’autore stesso dell’opera (o dai suoi eredi o legatari) oppure nelle ipotesi di importazione di opere d’arte dall’estero. Ebbene, per queste due fattispecie, l’art. 3 del DDL 762 introdurrebbe addirittura l’esenzione dall’IVA, qualora il bene venduto o importato sia di valore inferiore ai 20.000 euro. Detto altrimenti, se la cessione è effettuata dall’autore dell’opera (o da suoi eredi o legatari), oppure se si tratta di importazione dall’estero, l’IVA non è proprio dovuta (ciò qualora il valore dell’opera sia inferiore ai 20.000 euro).

Va ribadito, comunque, che la proposta di modifica delle aliquote interesserebbe, comunque, solo le transazioni sotto la soglia indicata: per le cessioni oltre i 20.000 euro il regime IVA resterebbe, invece, quello attuale.
Va precisato, per completezza, che le novità fiscali proposte risulterebbero coerenti con i princìpi stabiliti dalla recente direttiva dell’Unione Europea (Direttiva UE 2022/542), che, infatti, introduce la possibilità per gli Stati membri di stabilire aliquote IVA ridotte anche per le «cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato».
La parola al Parlamento
Il DDL ha, in definitiva, due principali obiettivi: quello di agevolare la circolazione di opere d’arte e quello di prestare «un sostegno alla produzione contemporanea di opere d’arte e agli stessi artisti». Tale proposta legislativa, peraltro, si innesta nel più ampio quadro della legge-delega di riforma fiscale (disegno di legge della Camera dei Deputati, n. 1038, del 23 marzo 2023), oggi al vaglio del Parlamento. Il disegno di legge-delega, infatti, prevedrebbe – tra l’altro – anche l’introduzione di norme più certe e specifiche, che consentano di individuare con maggior certezza i casi in cui le «plusvalenze derivanti dalla vendita, da parte di collezionisti (…) di oggetti da collezione, d’arte e di antiquariato» vadano tassate, come “redditi diversi” (art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi). Non resta, ora, che attendere l’esito dell’iter parlamentare, per scoprire se davvero tali proposte diventeranno legge. Sarà, poi, il mercato dell’arte (e dei collezionisti) a decretare se davvero simili misure siano utili ed efficaci.