La base sul diritto d’autore

Il 14 aprile si è svolto il Talk sui diritti d’autore nelle arti visive, organizzato da Francesca Romana Pinzari e Alessandra Amici, in via Arimondi a Roma. I relatori, l’avvocato Astrid Wiedersich Avena e l’avvocato Giuseppe Zucconi Galli Fonseca, hanno parlato di questa branca del diritto che molto spesso è poco nota anche agli addetti ai lavori: artisti, galleristi e collezionisti. Il diritto d’autore viene definito come proprietà intellettuale e nasce contestualmente alla creazione dell’opera d’arte senza bisogno di deposito. Viene regolato da leggi internazionali e nazionali: la prima convenzione internazionale è la convenzione di Berna del 1886, mentre la prima legge italiana risale al 1941.

Ogni paese ha la sua regolamentazione che in parte si conforma all’ordinamento comunitario. Si divide in diritti patrimoniali, relativi all’utilizzazione economica dell’opera, e diritti morali, che tutelano la personalità dell’autore. In Italia è gestito dalla Siae. Dopo questa prima introduzione, la discussione si è focalizzata sulla fotografia. Per il diritto d’autore esistono tre tipi di fotografie: le opere fotografiche, le semplici fotografie e le fotografie documenti. Le prime sono tutelate in quanto creative a tutti gli effetti, al pari delle altre opere d’arte, e sono considerate entità estetiche intenzionali; la durata dei diritti su di esse si estende fino a settant’anni dalla morte dell’autore. Le seconde sono le fotografie di persone, elementi e fatti della vita naturale e sociale, per cui si applica il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio. Infine le fotografie di documenti, sono realizzate solamente per una finalità riproduttiva e documentale e non hanno tutela.

Nello specifico, le fotografie che riproducono opere d’arte sono considerate semplici fotografie e per la loro utilizzazione deve essere richiesta l’autorizzazione per iscritto da parte dell’autore dell’opera; mentre le fotografie di opere architettoniche godono del diritto di panorama, per cui sono utilizzabili senza certificazioni. Va comunque dato il compenso all’autore nel caso si pubblichino fotografie della propria opera in antologie a fini didattici. In conclusione esiste il diritto di seguito che riguarda ogni opera d’arte: l’autore può pretendere una percentuale sul prezzo di vendita degli originali di sue opere in occasione delle vendite successive alla prima, a condizione che nelle vendite ci sia la mediazione di un tecnico del mondo dell’arte, non oltre i tre anni dopo la cessione, per un prezzo di vendita superiore ai 3.000 euro. A questo primo incontro, che ha toccato i temi descritti, seguiranno altri appuntamenti.